26 Novembre 2013 Le Impugnazioni in generale I termini per impugnare Termini Brevi art 325 cpc Il codice di procedura stabilisce termini perentori entro cui a pena di decadenza devono essere proposti i mezzi di impugnazione ID: 421108
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Università di Pisa, 26 Novembre 2013
Le Impugnazioni
in generaleSlide2
I termini per impugnare:Termini Brevi (art. 325 c.p.c.)
Il codice di procedura stabilisce
termini perentori
entro cui, a pena di decadenza, devono essere proposti i mezzi di impugnazione:
Trenta giorni
per proporre appello, revocazione e opposizione di terzo revocatoria
Sessanta giorni
per proporre ricorso per Cassazione.
Il mancato rispetto di tali termini potrà essere rilevato dal giudice anche d’ufficio e produrrà l’effetto dell’
inammissibilità
dell’impugnazione.Slide3
Decorrenza dei termini breviI termini brevi per impugnare decorrono dalla data di perfezionamento della
notifica
della sentenza.
Quando la parte si è costituita a mezzo di difensore tecnico, la notificazione della sentenza deve essere effettuata al
procuratore costituito
nel domicilio eletto.
Se la notifica è fatta alla parte personalmente, essa è inidonea a produrre l’effetto della decorrenza del termineSlide4
Eccezioni alla decorrenza dei termini brevi (art. 326 c.p.c.)
L’ar
t. 326
c.p.c.
fissa alcune eccezioni alla regola generale della decorrenza dei termini per l’impugnazione:
Nei casi di
revocazione straordinaria
di cui all’art. 395 numeri 1, 2, 3 e 6
c.p.c.
, il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice;
Nei casi di
revocazione proposta dal Pubblico
M
inistero
di cui all’art. 397
c.p.c.
, il termine decorre dal momento in cui il Pubblico Ministero ha avuto conoscenza della sentenza;
Nel caso di
opposizione di terzo revocatoria
di cui all’art. 404 comma 2
c.p.c.
, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha scoperto il dolo o la collusione delle parti in suo danno.Slide5
Termine Lungo (art. 327 c.p.c.)
Ch
i vi abbia interesse può scegliere se notificare la sentenza alla propria controparte, facendo dunque decorrere i già analizzati termini brevi, oppure non notificarla.
Che cosa accade se la sentenza non è stata notificata alla parte?
L’
art. 327
c.p.c.
prevede un
termine lungo
di decadenza dell’impugnazione, pari a
sei mesi
decorrenti dalla
pubblicazione della sentenza
(la pubblicazione avviene mediante il semplice deposito in cancelleria).
Il termine lungo si applica anche nel caso in cui la notifica vi sia stata, ma sia risultata
nulla
.Slide6
La parte contumaceLa parte contumace può impugnare anche dopo il decorso del termine lungo di sei mesi, se riesce a dimostrare una delle seguenti circostanze:
Mancata conoscenza del processo per
nullità della citazione o della notifica della stessa
;
Nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292
c.p.c.
, ovvero di particolari atti processuali che, data la loro rilevanza, devono essere notificati alla parte contumace, così da consentire alla stessa una determinazione consapevole circa la propria mancata partecipazione al processo.
La controparte può tuttavia provare che, nonostante tali circostanze, il contumace era effettivamente a conoscenza del processo.Slide7
Interruzione e sospensione dei terminiI termini per proporre impugnazione possono essere interessati da vicende interruttive o sospensive.
Se la parte
muore o perde la capacità
, il
termine breve
si interrompe e riprenderà a decorrere dal giorno in cui sia rinnovata la notificazione della sentenza, che nei confronti degli eredi potrà anche essere fatta collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto.
Se gli stessi casi di cui sopra si verificano dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, il
termine lungo
è prorogato di sei mesi. La regola ha perso rilevanza pratica a seguito della l. 69/09.Slide8
Interruzione e sospensione dei termini (segue)In caso di
ricorso per Cassazione
, il termine per impugnare può essere sospeso ove sia stata proposta
revocazione
della sentenza. Esso è altresì sospeso in caso di
regolamento facoltativo di competenza
;
Se i termini scadono durante la
sospensione feriale
, essi rimangono sospesi e riprendono a decorrere dopo tale periodo.Slide9
AcquiescenzaLa possibilità di impugnare la sentenza viene meno, nel caso in cui la parte abbia fatto
acquiescenza
, ovvero abbia tenuto un
comportamento univoco incompatibile con la successiva impugnazione
.
Acquiescenza
Espressa
Tacita
Acquiescenza
Totale
ParzialeSlide10
SoccombenzaAnche in sede di impugnazioni vale il presupposto processuale dell’interesse ad agire: per proporre un mezzo di impugnazione occorre avere
interesse ad impugnare
.
L’interesse ad impugnare si valuta in base al concetto di
soccombenza
: è soccombente nel processo chi non abbia ottenuto l’accoglimento delle proprie conclusioni.
La soccombenza può essere
reciproca
, nel caso in cui ciascuna delle parti abbia viste parzialmente respinte le conclusioni rispettivamente formulate.