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LE PREMESSE Il giacimento Shah Deniz è situato nel Mar Caspio, sotto la sovranità dell’Azerbaij LE PREMESSE Il giacimento Shah Deniz è situato nel Mar Caspio, sotto la sovranità dell’Azerbaij

LE PREMESSE Il giacimento Shah Deniz è situato nel Mar Caspio, sotto la sovranità dell’Azerbaij - PowerPoint Presentation

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LE PREMESSE Il giacimento Shah Deniz è situato nel Mar Caspio, sotto la sovranità dell’Azerbaij - PPT Presentation

il relativo sfruttamento è stato dato in concessione a un Consorzio internazionale capeggiato dalla British Petroleum BP la concessione conferisce il diritto di coltivare il giacimento e di vendere il gas naturale estratto il Consorzio oltre che da BPè composto da dalla turca TPAO dalla ID: 799971

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Presentation Transcript

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LE PREMESSE

Il giacimento Shah Deniz è situato nel Mar Caspio, sotto la sovranità dell’Azerbaijan;

il relativo sfruttamento è stato dato in concessione a un Consorzio internazionale, capeggiato dalla British Petroleum (BP): la concessione conferisce il diritto di coltivare il giacimento e di vendere il gas naturale estratto (il Consorzio, oltre che da BP,è composto da dalla turca TPAO, dall’azera SOCAR, dalla malese Petronas, dalla russa Lukoil e e dall’iraniana Nioc);

l’attività di coltivazione è adesso in fase 2 (c.d. Shah Deniz Stage 2), con notevole incremento delle quantità estratte (da 9 a 16 miliardi di metri cubi all’anno) e conseguente necessità di potenziamento delle infrastrutture (di estrazione e di trasporto) al servizio del giacimento (la decisione di investimento è, naturalmente, condizionata dall’individuazione di reti di trasporto capaci di vettoriare il gas estratto verso i compratori);

in particolare, è stato deciso anzitutto il potenziamento del già esistente gasdotto fra l’Azerbaijan e la Georgia (South Caucasian Pipeline Expansion);

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è stato altresì deciso che dal confine georgiano il gas sarebbe stato vettoriato verso i mercati europei attraverso la Turchia (Trans Anatolian Pipeline - TANAP): a tal fine, il 26 giugno 2012 è stato sottoscritto un apposito trattato internazionale fra Azerbaijan e Turchia;

rimaneva a questo punto il problema di individuare l’ulteriore tragitto del metanodotto internazionale: sono state prospettate in proposito diverse ipotesi;

la prima di queste è il TAP (il progetto è stato proposto dall’ominima Società, al cui capitale sociale partecipano BP, SOCAR, la norvegese Statoil, la belga Fluxys, la spagnola Enagas e la svizzera Axpo);

la seconda era il cosiddetto Nabucco, un’infrastruttura che dalla Turchia avrebbe dovuto muovere verso l’Europa centro-orientale attraverso i Balcani fino all’Austria (il progetto era stato predisposto da un consorzio composto dalLa turca Botas, dalla bulgara Bulgargaz, dalla romena Transgaz, dall’ungherese MOL, dall’austriaca OMW e dalla tedesca RWE);

altra ipotesi era il gasdotto ITGI, che dalla Turchia si sarebbe sviluppato in Grecia per approdare in Italia a Otranto (il tratto italo-greco sarebbe stato realizzato da una joint venture fra la italo-francese Edison e la greca DEPA);

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Il Nabucco

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L’ITGI

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Il TAP

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Dettaglio del tratto a terra del TAP

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Il confronto fra le alternative

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L’approvvigionamento di gas naturale per l’Italia

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Il quadro normativo

Con regolamento n. 347 del 2013 l’Unione europea si è dotata di appositi “orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee”. Il regolamento, in particolare, prevede la selezione di alcuni “progetti di interesse comune”, per i quali sono contemplate speciali forme di incentivazione (procedimentale e finanziaria): l’inclusione dei progetto nell’elenco, fra le altre cose, “determina, ai fini di una qualsiasi decisione emessa nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni, la necessità di questi progetti dal punto di vista della politica energetica, senza arrecare pregiudizio all'ubicazione esatta, al percorso o alla tecnologia del progetto” (art. 7);

se nel regolamento n. 347 del 2013 era individuato fra gli assi prioritari del gas il c.d. Southern Gas Corridor (SGC), successivamente tanto l’ITGI quanto il TAP (ma non il Nabucco) sono stati effettivamente inseriti dalla Commissione negli elenchi dei “progetti di interesse comune”.

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Ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. n. 164 del 2000, al Ministero per lo sviluppo economico spetta, sentita la Conferenza unificata e l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, di individuare e periodicamente aggiornare la “rete nazionale dei gasdotti”, “costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonché dai gasdotti funzionali direttamente indirettamente al sistema nazionale del gas”;

con decreto ministeriale del 13 marzo 2006 è stato inserito nella rete il tratto terminale (c.d. IGI) dell’ITGI;

con decreto ministeriale del 21 ottobre 2010 è stato incluso nella rete anche il tratto del TAP relativo al mare territoriale e al territorio italiani;

in data 4 novembre 2005 è stato siglato un trattato internazionale fra Italia e Grecia per la realizzazione dell’ITGI (il trattato è stato ratificato con legge n. 210 del 2007);

in data 13 febbraio 2013 è stato sottoscritto un trattato internazionale fra Albania, Grecia e Italia per la realizzazione del TAP (il trattato è stato ratificato con legge n. 153 del 19 dicembre 2013).

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L’approvazione di un progetto rientrante nella rete nazionale dei gasdotti è disciplinata dall’art. 52-quinquies del d.p.r. n. 327 del 2001: la relativa competenza è attribuita al Ministero per lo sviluppo economico; è previsto un procedimento unico, destinato a concludersi – in caso di esito positivo – con un’autorizzazione unica, che produce gli effetti di variante urbanistica e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e sostituisce ogni altro atto d’assenso amministrativo richiesto per legge;

il procedimento deve svolgersi secondo lo schema della conferenza di servizi e vi devono partecipare anche i Comuni interessati: essi sono chiamati a esprimervi un parere non vincolante;

il rilascio dell’autorizzazione unica presuppone anzitutto il previo ottenimento di un giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA), il quale, per i progetti di competenza statale, spetta a un decreto di concerto fra il Ministro dell’ambiente e quello dei beni culturali, previo parere non vincolante della Regione interessata (art. 7. d. lgs. n. 152 del 2006): tale giudizio può essere conseguito separatamente dalla conferenza di servizi (e, in tal caso, vi confluisce) oppure direttamente nell’ambito della conferenza stessa (si tenga conto che, in forza dell’art. 5 della legge n. 400 del 1988 il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire al Consiglio stesso la decisione su questioni per le quali i Ministeri competenti abbiano espresso valutazioni discordanti);

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il rilascio dell’autorizzazione unica, inoltre, deve essere preceduto da un’intesa con la Regione interessata;

“[i]n caso di mancata definizione dell'intesa … nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro [dello sviluppo economico] e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro [dello sviluppo economico], di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” (art. 52-quinquies, comma 6, d.p.r. n. 327 del 2001).

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Gli antefatti

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2011 è stata rilasciata l’autorizzazione unica per il tratto del gasdotto ITGI ricadente nella giurisdizione italiana.

Il progetto non è stato attuato.

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Con istanza del 31 agosto 2011 è stato attivato il procedimento unico di autorizzazione per il tratto italiano del TAP.

Con domanda del 15 marzo 2012 è stato attivato anche il procedimento di VIA per il progetto.

A partire dal 12 giugno 2012 il procedimento di VIA è rimasto sospeso su richiesta del proponente.

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Il 1° febbraio 2012 BP annuncia formalmente, a nome del Consorzio Shah Deniz, di aver scelto il TAP quale veicolo “prioritario” per il trasporto del gas estratto dall’omonimo giacimento verso l’Europa.

Il 28 giugno 2013 la scelta diventa definitiva.

Conseguentemente, il 17 dicembre 2013 viene assunta la “Resolution to Construct”.

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Con istanza del 10 settembre 2013 il proponente ha chiesto la riattivazione del procedimento di VIA.

Con istanza in data 1° ottobre 2014 è stato riattivato (dopo il conseguimento, in data 11 settembre 2014, del giudizio positivo di compatibilità ambientale) è stato riattivato anche il procedimento di autorizzazione unica per il tratto italiano del TAP.