Novembre 2013 LEstinzione Lestinzione del processo nozione generale Si ha estinzione quando si verifica un evento che impedisce la prosecuzione del processo In tali ipotesi il processo ID: 681588
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Università di Pisa, 19 Novembre 2013
L’EstinzioneSlide2
L’estinzione del processo: nozione generaleSi ha estinzione
quando si verifica un evento che impedisce la prosecuzione del processo. In tali ipotesi, il processo
cessa anticipatamente
, senza giungere ad una decisione di merito.
Gli eventi che causano l’estinzione possono suddividersi in due categorie:
Estinzione determinata dalla volontà delle parti (art. 306)
Estinzione determinata dall’inattività delle parti (art. 307)Slide3
Art. 306 c.p.c.: Rinuncia agli atti del giudizio
Si ha
rinuncia agli atti
del giudizio quando una parte dichiara esplicitamente la propria volontà di porre fine al processo, senza ottenere una pronuncia di merito sulla domanda che ha proposto.
Affinché si produca l’effetto dell’estinzione non è sufficiente che chi ha formulato una domanda vi rinunci: è necessario che le altre parti
accettino la rinuncia
.
La
ratio
della norma è da rinvenirsi nella circostanza che le altre parti potrebbero avere interesse alla prosecuzione della lite.Slide4
Forma della rinuncia agli atti del giudizioLa rinuncia agli atti del giudizio può essere perfezionata in due modi:
Dichiarazioni fatte dalle
parti
o da loro
procuratori speciali
(non basta la procura alle liti)
verbalmente all’udienza e risultanti dal verbale
;
Atti
sottoscritti e notificati alle altre parti
.
In entrambi i casi, la rinuncia sarà
priva di efficacia
se sottoposta a
riserve o condizioni
.Slide5
L’effetto dell’estinzioneSe la rinuncia e l’accettazione sono regolari, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione
del processo.
Salvo che le parti abbiano raggiunto un diverso accordo, il rinunciante deve
rimborsare alle altre parti le spese
. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice con ordinanza non impugnabile, ma ricorribile per Cassazione
ex
art. 111 Cost.Slide6
Estinzione e pluralità di partiCome si atteggia la disciplina dell’estinzione quando il processo è
litisconsortile
?
Litisconsorzio necessario
: l’accettazione deve provenire da tutte le parti
Litisconsorzio facoltativo
: ci potrà essere un’
estinzione parziale
, tra le sole parti tra le quali siano intervenute valide rinunce ed accettazioni;
Interventi
: se l’intervento è principale
ad
excludendum
, adesivo autonomo o su chiamata di parte, la parte dovrà accettare. Se invece l’intervento è adesivo dipendente, secondo la giurisprudenza, l’accettazione non sarà necessaria.Slide7
Art. 307 c.p.c.: Estinzione per inattività delle parti
In questa ipotesi il processo non si estingue a causa di una rinuncia agli atti, ma di un
contegno di inerzia delle parti
, i quali omettono un atto necessario alla prosecuzione della lite.
In tali casi, l’estinzione può verificarsi:
immediatamente
;
Dopo un periodo di quiescenza, nel quale il processo non è ancora estinto ma ha momentaneamente perso la sua attitudine ad essere deciso nel merito: si tratta della
cancellazione della causa dal ruolo
.Slide8
Casi di estinzione immediataIn queste ipotesi l’estinzione si verifica immediatamente, per il fatto stesso che le parti non abbiano compiuto una certa attività entro un
termine perentorio
stabilito dalla legge o dal giudice:
Art. 181 comma 1
c.p.c.
: Le parti non compaiono all’udienza successiva alla prima, alla quale non erano intervenute, o ad un’udienza successiva;
Art. 181 comma 2
c.p.c.
: L’attore si costituisce ma non compare né alla prima, né alla successiva udienza;
Art. 290
c.p.c.
: L’attore non si costituisce ed è dichiarato contumace alla prima udienzaSlide9
Casi di estinzione immediata (Segue)Art. 291 comma 3 c.p.c.
: La notifica della citazione è nulla, il convenuto non si costituisce e l’attore non rinnova la notifica;
Art. 102
c.p.c.
: Mancata integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario;
Art. 307 comma 2
c.p.c.
: Mancata costituzione delle parti a seguito di riassunzione (v.
infra
)Slide10
Casi di cancellazione della causa dal ruoloIn queste ipotesi l’estinzione non si verifica immediatamente: la causa viene cancellata dal ruolo ed entra in uno stato di quiescenza.
Mancata costituzione di tutte le parti (art. 171
c.p.c.
);
Mancata chiam
ata in causa del terzo per ordine del giudice (art. 107
c.p.c.
)
Lo stesso regime si applica al caso della mancata comparizione delle parti a due udienze successiv
e, per i processi instaurati fino al 24.6.2008Slide11
Effetti della cancellazione della causa dal ruoloLa cancellazione della causa dal ruolo, come illustrato, non provoca l’immediata estinzione del processo. Il processo si estinguerà solo qualora la causa cancellata dal ruolo non sia riassunta innanzi allo stesso giudice entro il termine perentorio di
tre mesi
(termine così abbreviato dalla l. 69/09).Slide12
Regime di rilevabilità dell’estinzionePrima della l. 69/09, l’estinzione doveva essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua altra difesa: essa, dunque, non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Per i procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009, invece, l’estinzione
opera di diritto
e
può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice
.
Se la causa è di competenza collegiale
ex
art. 50
bis
, l’estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore o con sentenza dal collegio. Se invece la causa è decisa dal tribunale in composizione monocratica, l’estinzione è
pronunciata con sentenza.Slide13
Conseguenze dell’estinzioneL’estinzione del processo non estingue l’azione: la situazione sostanziale potrà essere fatta valere instaurando un nuovo processo, salve prescrizione e decadenza.
L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti
, ma ci sono alcune eccezioni:
Sentenze di merito pronunciate prima dell’estinzione
: esse mantengono la loro efficacia;
Pronunce sulla competenza emesse dalla Cassazione in sede di regolamento
: anch’esse mantengono la loro efficacia;
Mezzi istruttori già raccolti
: in un successivo eventuale processo, essi avranno valore di
argomenti di prova
.Slide14
Differenza rispetto alla cessazione della materia del contendere
La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere non è del tutto equiparabile a quella di estinzione, in quanto con questa seconda tipologia di sentenza si dà atto del venire meno della
res
litigiosa
. È dunque una pronuncia che riguarda la situazione sostanziale, più che una vicenda di rito.
Le spese saranno regolate in base al criterio della
soccombenza virtuale
, valutata in base ad un accertamento
incidenter
tantum
che non passerà in giudicato.