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Quistello 09 marzo 2019 Economia circolare in viticultura Principi di sicurezza degli alimenti obblighi di informazione e scelte alimentari personali tutela del consumatore o difesa dei diritti umani ID: 788748

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Presentation Transcript

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Avv. Giancarlo Esposti Quistello 09 marzo 2019

Economia circolare in viticultura«Principi di sicurezza degli alimenti, obblighi di informazione e scelte alimentari personali: tutela del consumatore o difesa dei diritti umani?»(seconda parte)

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Il quadro normativo in materia di sicurezza alimentare trova fondamento in fonti di diverso rango ed origine:norme tutte accomunate dall’intento di disciplinare il rapporto tra uomo e alimento;garanzia di una maggiore consapevole conoscenza da parte dell’utilizzatore di ciò di cui si nutre;un ente sovrapposto al singolo (Stato, Unione europea) interviene per normare l’obbligo di trasparenza, di informazione, di sicurezza igienico sanitaria in materia alimentare.

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Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (sez. III, 25 gennaio 2018, n. 598/16) precisa che la nozione di «consumatore», in opposizione a quella di operatore economico, prescinde dalle conoscenze o dalle informazioni di cui una persona realmente dispone: ne consegue che né le competenze che l'interessato possa acquisire nel settore nel cui ambito rientrano tali servizi, né il suo impegno ai fini della rappresentanza dei diritti e degli interessi degli utilizzatori di tali servizi lo privano della qualità di «consumatore» ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 44/2001.

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Già nell’Ottocento, con riferimento all’esercizio dell’arte salutare, si osservava che “il principio della libertà commerciale non può essere spinto all’assoluto, ma deve trovare una limitazione nella tutela del pubblico interesse” (Gian Battista Cereseto, Sanità pubblica, in Dig. It. 1891).

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In tale contesto si inserisce anche la disciplina relativa alla concorrenza sleale a scapito del consumatore, in quanto il comportamento sleale può incidere sulla qualità del prodotto e sulla piena consapevolezza di scelta del bene da parte del consumatore medesimo.Da qui l’esigenza di contemperare la libertà commerciale, da un lato, e la tutela del consumatore, dall’altro: l’imposizione alle imprese di fornire informazioni sempre più precise sui prodotti alimentari posti in commercio, informazioni sulla corretta alimentazione ai fini di indurre i consumatori ad adottare scelte alimentari e nutrizionali con maggiore attenzione e consapevolezza.

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Alcuni rilevanti interventi legislativi sono rivolti a garantire una compiuta ed effettiva tutela del consumatore:divieti di legge, obblighi di informativa, imposizioni fiscali specificatamente dirette a dissuadere dal consumo di certi alimenti, imposizione di produrre prodotti più sicuri, istituzione di enti di tutela (Autorità europea per la sicurezza alimentare – ente omonimo italiano).

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Nel regolamento CE n. 178/2002 la sicurezza è considerata in funzione primaria della salute dell’acquirente (art. 1, finalità prioritaria; art. 5, obiettivo del legislatore; art. 7, ragione fondante l’applicabilità del principio di precauzione; artt. 3 e 14, criterio per l’individuazione del rischio alimentare).La centralità della legislazione alimentare anche per la corretta qualificazione della responsabilità degli operatori nell’ambito della competizione commerciale.

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Gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni europee concernenti le informazioni del prodotto hanno una molteplice funzione:la protezione del consumatore;il miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione;la qualità dei prodotti nell’interesse di produttori, commercianti e consumatori.La conformità legale dell’alimento, assicurata dal legislatore alimentare, costituisce il presupposto per il regolare funzionamento del mercato, anche sotto il profilo della formazione del prezzo del bene-prodotto.

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Per il settore vitivinicolo il richiamo e il riferimento alla sicurezza risulta particolarmente necessario (art. 45, Reg. UE n. 1308/2013). La denominazione di origine protetta, l’indicazione geografica protetta, l’indicazione della varietà di uva da vino, sono istituti giuridici influenti sulle relazioni pubbliche, la promozione e la pubblicità, con conseguente rilievo sugli elementi standards dei prodotti UE con riferimento alla qualità, alla sicurezza alimentare, alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio.

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Sicurezza, qualità dei prodotti e concorrenza tra le imprese, sono elementi che si bilanciano nella disciplina giuridica al fine di tutelare il soggetto economico denominato “consumatore”, il quale nell’ambito della competizione tra operatore nel settore alimentare determina decisioni e scelte che condizionano e orientano il mercato.“Diritto” e “Consumatore” elementi concorrenti nell’assicurare la sicurezza alimentare

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Cosa si intende per “prodotto sicuro”?:negli Stati Uniti d’America: il Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (Section 301) stabilisce il principio che nessuno può distribuire o commercializzare un prodotto alimentare sofisticato, da intendersi ogni alimento a cui sia stata aggiunta una qualsiasi sostanza, nociva o velenosa, che possa averlo reso, anche solo potenzialmente, dannoso per la salute pubblica (Section 402);nell’Unione europea: l’art. 2 del reg. 178/2002, si intende per alimento (o prodotto alimentare o derrata alimentare) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato , parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani (sono comprese le bevande).

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Nel settore vitivinicolo, in ambito europeo, la tutela del consumatore trova fondamento essenzialmente su tre baluardi (reg. 478/2008):le tecniche di cantina;le regole in materia di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette;la etichettatura e la promozione del vino.

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L’art. 4 del reg. n. 1924/2006, rubricato “Condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute” dispone il divieto assoluto per l’etichettatura del vino di recare al suo interno “indicazioni sulla salute” ovvero “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute”.

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La Corte di Giustizia con sentenza del 6 settembre 2012 nella causa C-544/10, (riguardante il caso di un produttore di vino nello specifico una cooperativa tedesca di viticoltori) ha ritenuto ambigua ed ingannevole e di fatto incoraggiante il consumo di vino aumentandone i rischi per la salute, l’apposizione sull’etichetta e sul collarino delle bottiglie, come pure sul listino prezzi, espressioni relative alla facile digeribilità – “facilmente digeribile” – del proprio vino grazie ad un ridotto tenore di acidità.

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“Il diritto naturale altro non è in sostanza che la grande arte di vivere degli uomini e delle società”; la scienza del diritto naturale è “la cognizione sistematica delle regole moderatrici degli atti umani derivante dai rapporti reali e necessari della natura onde ottenere il meglio o evitare il peggio” (Gian Domenico Romagnosi, Introduzione allo studio del diritto pubblico universale, 1805).“

Il diritto vale soltanto come diritto positivo, cioè come diritto posto” (Hans Kelsem, Lineamenti di dottrina pura del diritto): l’ordinamento come sistema di norme giuridiche.

Il diritto naturale trova il proprio fondamento nei principi superiori di giustizia ed equità (

recta ratio, Cicerone). Il diritto positivo quale produzione di un legittimo organo legislativo (Stato, Parlamento europeo).

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Accanto al fondamentale e naturale diritto dell’uomo al cibo, l’art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti umani riconosce ad ogni individuo un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia “con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, …”.L’alimentazione da intendersi come tassativo e inevitabile presupposto della vita della persona, tale da costituire un diritto fondato su principi come “buona salute”, “benessere dell’individuo”.

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Il diritto dell’alimentazione rientra così nell’ampio concetto di diritto alla salute, diritto quest’ultimo facente parte del più vasto gruppo di diritti umani.Diritti fondamentali e diritti umani possono avere contenuti simili, ma la natura giuridica è diversa: i primi sono riconosciuti dall’ ordinamento giuridico statale (o sovrannazionale); i secondi sono i diritti la cui titolarità spetta alla persona in quanto tale, quindi a tutte le persone, indipendentemente dalla appartenenza ad uno Stato.I principi di sicurezza, gli obblighi di informazione, le scelte personali, trovano un fondamento nel diritto positivo con diretto intento di garantire una tutela al consumatore ad un prodotto sicuro. Tali principi trovano, altresì, fondamento nel diritto naturale al benessere dell’individuo.

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Viticoltori, vinificatori, imbottigliatori in un mercato ordinato e garantista debbono conformarsi alle norme prescritte dalla legislazione alimentare per un prodotto sicuro e una scelta del prodotto consapevole, ma nel contempo debbono trovare nei supremi diritti naturali l’ispirazione a ricercare il benessere dell’uomo garantendo un prodotto genuino e gioviale.

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“Il vino è come la vita per gli uomini,purché tu lo beva con misura.Che vita è quella di chi non ha vino?Questo fu creato per la gioia degli uomini”(dal libro del Siracide 31,27)

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