1 Profili fiscali contabili e civilistici nelle assegnazioni societarie e nelle trasformazioni alla luce della circ 3716 2 Super ammortamenti e circ 2316 3 Le recenti sentenze della Cassazione sul reddito dimpresa ID: 595592
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EMPOLI 22 9.2016
1) Profili fiscali, contabili e civilistici nelle assegnazioni societarie, e nelle trasformazioni alla luce della circ. 37/16
2) Super ammortamenti e circ. 23/16
3) Le recenti sentenze della Cassazione sul reddito d’impresa
4) Il concetto di abuso del diritto alla luce della Circ.
Assonime
21/16Slide2
ASSEGNAZIONE, TRASFORMAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI
ART.
1 commi 115 e
sgg
LEGGE STABILITA’ 2016
Circolare 26/E del 1 .6.2016 e 37/E del 16/09/16Slide3
Definizione di assegnazione:
L’assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene.
( circ. 26/16)
Ne deriva che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione
( circ. 37/16) : ma l’accollo di passività ? ???
1. Senza ridurre il capitale con mero utilizzo di riserve
2. Riducendo il capitale sociale
Scelta libera sulle riserve ?Cass. 12347/1999, OIC 28 impongono il rispetto di una gerarchiab) Circ. 37/16 smentisce circ. 26/16 e dichiara libera la scelta, ma proponendo che le riserve in sospensione d’imposta siano utilizzate solo dopo le altre riserve di utile e di capitale ?? Slide4
Procedura alternativa in assenza dei 90 gg per opposizione creditori
Delibera di versamento in capitale
Riduzione successiva del capitale mediante liberazione dall’obbligo di versamento
Es. immobile 110. Cap. sociale 110 da ridurre a 10.
1) delibera di versamento in conto capitale per 100 > dare credito vs soci avere riserva versamento in c/capitale2) assegnazione con riduzione della riserva per 1003) Riduzione capitale sociale anche successiva an 30.9.2016 mediante liberazione dei soci dal versamento > Dare capitale sociale avere credito per 100Slide5
Chi decide l’assegnazione o la cessione
Cessione è decisa dall’organo amministrativo, in caso di disgiuntiva possibile opposizione dell’altro amministratore ex art. 2257 > conflitto risolto dai soci con decisione in base a partecipazione utili
Assegnazione è decisa dai soci, quindi necessita unanimità , salvo diversa previsione atto costitutivo
Società di persone
Società di capitali
Cessione è decisa dall’organo amministrativo, eventuale azione di responsabilità da parte del socio, o azione individuale del socio danneggiato
Assegnazione è decisa dai soci, delibera a maggioranza con possibile azione contro abuso di maggioranza Slide6
Chi decide la trasformazione
Decisione a maggioranza ex art. 2500 ter C.C. ( come sembra emergere dalla Studio Notariato n. 92/2016) o all’unanimità ( Massima Notariato Triveneto K.A.18) ?
Società di persone
Società di capitali
Decisione a maggioranza ex art. 2500
sexies
C.C. con obbligo di consenso per soci che assumono responsabilità illimitata
Nella società semplice il socio che non amministra può non assumere responsabilità illimitata se il patto di esclusione è inserito nello statuto e portato a conoscenza dei terzi ( 2267 C.C.) Slide7
Rappresentazione contabile
Immobile valore libro = 1000, valore catastale = 1500, riduzione riserve di utile = 1000
1. Assegnazione
2. cessione
DARE
Riserve 1000
AVERE
Immobili 1000DARE
credito vs socio 1500
AVERE
Immobile 1000
Plusvalenza 500Slide8
Rappresentazione contabile ( tesi dottrina)
Immobile valore libro = 1000, valore catastale = 1500, Capitale iniziale 4000
1. Assegnazione
DARE
Capitale sociale 1500
AVERE
Immobili 1000Riserva liberamente distribuibile 500Slide9
Rappresentazione contabile ( tesi Documento CNDCEC del 14 marzo 2016/
Ifric
17)
Immobile valore libro = 1000, valore catastale = 1500, Capitale iniziale 4000
DARE
Riserve 1500 AVERE
Immobili 1000Plusvalenza 500
PROBLEMI: 1) HA SENSO ISCRIVERE UNA PLUSVALENZA SENZA NESSUN CONTATTO CON ECONOMIE TERZE ? 2) SE IL PATRIMONIO NETTO CONTABILE NON FOSSE CAPIENTE? 3) RILIEVI FISCALI ( CALCOLO DEL ROL 2016 Circ. 37/16)Slide10
Effetto sulla riserve Circ. 37/E/16, par. 1.1.
DARE
riserve 1500
AVERE
Immobili 1000
Plusvalenza 500
La plusvalenza di 500 va assoggettata a variazione diminutiva, e confluisce tra le riserve di utile che se distribuite generano dividendo tassabile sul socio ( effetto sterilizzazione generato da imposta sostitutiva su 500 si è già manifestato su altre riserve) Slide11
esempio rappresentazione contabile
SPA con Area edificabile , valore di libro = 50.000, valore di mercato = 800.000 capitale sociale 50.000, riserve 50.000 > applicazione concreta tesi CNDCEC
DARE
Riserve 800.000
AVERE
Area edificabile 50.000
Plusvalenza 750.000
QUESTA OPERAZIONE SEMBRA VIETATA, O MEGLIO PRIVA DI AGEVOLAZIONI FISCALI, PER EFFETTO DEL FATTO CHE OCCORRE AVERE RISERVE PARI AL VALORE DI ASSEGNAZIONE ATTRIBUITO AL BENESlide12
Atto di assegnazione
Entro il 30 settembre 2016 ( l’atto non la semplice delibera)
In caso di riduzione del capitale sociale occorre programmare l’atto in modo che considerata la tempistica dei 90 giorni per le opposizioni dei creditori
L’atto deve rispettare la par condicio dei soci, ma non è necessario assegnare a tutti beni agevolati > conguagli
Se l’atto non rispetta la par condicio esso comporta la modificazione delle quote, operazione possibile secondo Notariato Triveneto (
I.G.24)
Il rispetto della par condicio non sussiste se l’assegnazione avviene tramite recesso Slide13
SOGGETTI INTERESSATI
le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e quelle per azioni, oltre alle
societa’
in accomandita per azioni.
Non citate le società cooperative, non citate le società di fatto ( comprese nell’ambito soggettivo dalla Circ. 112/99, ma ambito oggettivo ?)
Comprese le società in liquidazione ( circ. 26, par. 2)Slide14
SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI
Soci ( persone fisiche o giuridiche) che siano tali al 30 settembre 2015 )
Casi particolari:
1) In caso di operazioni straordinarie neutrali lo status di socio al 30 settembre 2015 va verificato sulla dante causa ( circ. 26/16, par. 2.1)
2) Non necessario che al momento
dell’assegnazione i soci siano gli stessi ( e con le stesse aliquote) presenti al 30.9.2015 ma non devono sussistere soci nuovi, eccezion fatta per gli
eredi3) In caso di partecipazione con usufrutto lo status di socio agevolato è in capo al nudo proprietario4) Possibile esistenza di socio società fiduciariaSlide15
SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI
Focus usufruttuario
Secondo circ. 26 lo status di socio è da individuare solo sul nudo proprietario, quindi diritto di usufrutto potrebbe essere stato iscritto anche dopo 30.9.2015.
Ma a chi spetta l’immobile ?
Se oggetto della distribuzione sono riserve di utili, l’immobile dovrebbe essere intestato all’usufruttuario, il quale lo potrebbe acquisire con agevolazioni anche divenendo tale dopo il 30.9.2015Slide16
SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI
Focus Comunione legale
Se uno dei soci è in regime di comunione legale l’immobile va intestato alla comunione il che può generare che per una parte di valore l’assegnazione non sia agevolata.
Soluzioni ?
Separazione legale dei beni prima dell’assegnazione
Verificare le ipotesi di esclusione dalla comunione di cui all’art. 179 CC
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto;Slide17
AMBITO OGGETTIVO
I
MMOBILI
DIVERSI DA QUELLI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE :immobili patrimonio ( compresi quelli delle immobiliari di gestione che sono oggetto e non strumento dell’attività)Immobili strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente
Immobili merceNon sono assegnabili i singoli diritti ancorché reali
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI( autoveicoli non strumentali nell’accezione di beni senza i quali l’attività d’impresa non potrebbe essere eseguita)
Status del bene al momento della assegnazione ( circ. 26/16, par. 3) la quale precisa che il cambiamento di status in prossimità dell’atto non realizza operazione abusivaSlide18
AMBITO OGGETTIVO
Non assegnabili singoli diritti sull’immobile, tranne nell’ipotesi in cui il socio assegnatario tramite l’assegnazione realizza la piena proprietà sull’immobile
Se la società è in liquidazione ( e non svolge più attività d’impresa) sull’immobile vi è una presunzione di non strumentalità anche se esso è la sede della società ( circ. 26/E, par. 3)
Non è possibile assegnare immobili che fanno parte di contratto di affitto di azienda ( circ. 37/E/16)
Sono assegnabili gli immobili delle immobiliari di gestione ( sono oggetto e non strumento) , tranne nel caso in cui vengano eseguiti a favore degli affittuari servizi complementari ( gallerie commerciali, servizi turistici ) Slide19
Determinazione base imponibile imposta sostitutiva
Differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto
Per gli immobili possibile valore catastale
Se la base imponibile è negativa l’operazione è
cmq
possibile secondo circ. 26/16, par. 4, ma la minusvalenza da assegnazione è indeducibile
Il valore non può essere inferiore al minore tra «normale» e «catastale» e può anche essere un dato intermedio tra i due
Terreni non edif. rendita x 112,5C1/E x 42,84A/10 e C x 63Altri fabbricati x 126B x 176,40Prima casa x 115,5
* Rendita non rivalutataSlide20
Determinazione base imponibile imposta sostitutiva
Differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto
Costo fiscalmente riconosciuto è determinato in base ad art. 110,
lett
b)
Tuir
Attenzione agli immobili rivalutati , per i quali nei periodi 2009/2012 le quote di ammortamento non sono state dedotte, quindi il costo fiscalmente riconosciuto sarà superiore al dato di bilancioSlide21
IMPOSTA SOSTITUTIVA
8% MISURA ORDINARIA
10,5% MISURA PER SOCIETA’ DI COMODO
-
che
tali siano in almeno due anni su 2013/2015
Irrilevante se lo status di comodo deriva da non operatività o perdita sistemicaAliquota 10,5% anche se cambia lo status di comodo nei due anniCause di esclusione e disapplicazione rilevanoSe sussistono situazioni straordinarie riconosciute o meno con interpello, non si applica aliquota maggiorata, ma occorre indicare la situazione nel modello Unico ( solo 2016)
Aliquota 8% se non c’e’ almeno un triennio alle spalle del 2016
13% nel caso in cui l’operazione determini la restituzione ai soci di riserve in sospensione d’imposta ( non spetta il credito per l’imposta da rivalutazione)Slide22
IMPOSTA SOSTITUTIVA
13% nel caso in cui l’operazione determini la restituzione ai soci di riserve in sospensione d’imposta ( non spetta il credito per l’imposta da rivalutazione)
Circ. 37/16 effetto liberatorio anche sul socio
.. Ma questa risposta genera una situazione paradossale per chi ha affrancato la riserva nel 2008
Es. riserva 100 affrancata nel 2008 > 10 imposta sostitutiva
Oggi è distribuita quindi dividendo per il socio con prelievo minimo 11,43 quindi 21,43
Riserva non affrancata 2008 oggi prelievo 13 ???Slide23
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Versamento in due rate :
60% entro 30 novembre 2016
40% entro 16.6.2017
Perfezionamento con indicazione modello unico ( anche in assenza di versamento , con ravvedimento possibile)Slide24
Minusvalenze da assegnazione
Se derivano da
beni strumentali
sono indeducibili, mentre rilevano ai fini Irap e ROL
Se derivano da
beni merce sono deducibili e rilevano ai fini Irap e ROL
In presenza di plus e minus su assegnazioni di più immobile è possibile eseguire la compensazione solo se la minus è deducibile ( beni merce)Slide25
Effetti per il socio
Imposta sostitutiva risulta definitiva e liberatoria anche per il socio
Relativamente alla base imponibile su cui è stata versata l’imposta sostitutiva ( circ. 26 par. 6)
MA…..Slide26
Effetti per il socio
Art. 47
tuir
in genere :
riserve di capitali > Valore normale dei beni assegnati ( al netto dei debiti accollati) riduce il costo della partecipazione > eventuale
Riserve di utili > Dividendo tassabile in capo al socio sempre al valore normale del beneSlide27
Effetti per il socio
c. 118 : Non si applica l’art. 47 comma 1 , ultimo periodo, e commi da 5 a 8 > significato sulla base della circ. 26/16
Se distribuite riserve da capitale il costo della partecipazione è ridotto del valore normale del bene assegnato ma prima incrementato dell’importo su cui la società ha versato imposta sostitutiva
Se distribuite riserve di utile solo l’eccedenza tra riserva attribuita ed imponibile su cui la società ha versato imposta sostitutiva rileva come utile in capo al socio, ed il costo della partecipazione non
viene
modificato Slide28
Esempi attribuzione riserve di utili
Valore normale superiore al valore fiscalmente riconosciuto e l’immobile non è stato rivalutato nel 2008
Immobile valore contabile e fiscale = 1000
Valore normale/catastale = 1500
Differenza su cui viene versata imposta sostitutiva = 500Riserva di utili attribuita per effetto dell’assegnazione = 1000Dividendo tassabile in capo al socio = 1000 ( 1500 - 500 ) x 5% se socio è soc. capitali, x 49,72% persona fisica qualificata, ritenuta 26% da versare a cura del socio contestualmente alla consegna del bene se socio è persona fisica non qualificata Valore normale inferiore al valore fiscalmente riconosciuto e immobile non è stato rivalutato nel 2008Immobile valore contabile e fiscale = 1000Valore normale/catastale = 800Differenza su cui è versata sostitutiva = 0Riserva di utile attribuita per effetto dell’assegnazione = 1000Dividendo tassabile in capo al socio = 800
Valore normale superiore al valore fiscalmente riconosciuto e immobile è stato rivalutato nel 2008 Immobile valore contabile = 1000Valore fiscalmente riconosciuto = 1100Valore normale/catastale = 1500Differenza su cui è versata imposta sostitutiva = 400Riserva di utili attribuita per effetto assegnazione = 1000Dividendo tassabile in capo al socio = 1100 ( 1500 – 400 ) Slide29
Attribuzione riserve di capitale
A)
Non si applica art. 47, comma 5 , ma valore normale del bene, al netto dei debiti riduce il costo della partecipazione, dapprima incrementata della base imponibile su cui la società ha versato imposta sostitutiva:
1) costo partecipazione = 1000, valore normale immobile 300, valore di libro 200, debiti accollati 50. > costo partecipazione 1000 + 100 + 50 – 300 = 8502) ) costo partecipazione = 100, valore normale immobile 300, valore di libro 200, debiti accollati 50. > costo partecipazione
100 + 100 + 50 – 300 = - 50 ( sottozero tassabile come dividendo) B) Non si applica art. 47, comma 7 , ma differenza tra valore normale bene assegnato e costo della partecipazione non rileva fiscalmente fino a capienza dell’imponibile su cui società ha versato sostitutiva : costo partecipazione 1000, valore normale bene 2000, valore di libro 1800. Reddito = 2000 – 200 = 1800, 1800 – 1000 = 800 reddito Slide30
Attribuzione riserve di capitale e di utili
Si applica criterio proporzionale
:
1) costo partecipazione = 1000, valore normale immobile 300, valore di libro 200, riserve di utili attribuite = 50 , riserve di capitale attribuite = 150 costo partecipazione 1000 + 75 – 225 ( 300 x 75%) = 850 dividendo tassabile = 300 x 25% = 75 – 25 ( 25% di 100 base imponibile imposta sostitutiva) =
50Slide31
Società di persone
Effetto distribuzione : riduzione costo della partecipazioneEffetto liberatorio imposta sostitutiva : il costo della partecipazione viene prima incrementato della base imponibile su cui è versata sostitutiva e poi decrementato del valore normale del bene assegnatoSlide32
Società di persone
circ. 26, par. 6, esempio 4:
Valore normale del bene assegnato: 100;
- Valore catastale del bene assegnato: 95
- Valore fiscale del bene: 90; - Differenza su cui si applica l’imposta sostitutiva: 5 (95-90); - Costo della partecipazione del socio ante assegnazione: 90; - Costo della partecipazione del socio post assegnazione: 0 (90 + 5 – 95); - Differenza da assoggettare a tassazione: 0; - Costo fiscale del bene in capo al socio: 95. Ma …. %Slide33
Società di persone
se il costo della partecipazione invece di 90 fosse 80 ??
Valore normale del bene assegnato: 100;
- Valore catastale del bene assegnato: 95
- Valore fiscale del bene: 90; - Differenza su cui si applica l’imposta sostitutiva: 5 (95-90); - Costo della partecipazione del socio ante assegnazione: 80; - Costo della partecipazione del socio post assegnazione: - 10 (80 + 5 – 95);
QUALI EFFETTI???Slide34
1) Notariato studio 20/ 2016 > nessun effetto
2) Circ. 37/16 > si forma reddito da art. 47 comma 7 ( ma in realtà questa norma quantifica solo il reddito non individua la categoria reddituale)
3) Ipotesi alternativa : si forma reddito solo in presenza delle situazioni di cui all’art. 20 bis
Tuir
NOTA BENE : IL PROBLEMA SOPRA RICHIAMATO E’ PARTICOLARMENTE PRESENTE NELLE SOCIETA’ IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA per le quali il costo della partecipazione si può determinare in via extracontabile)Slide35
Effetti per il bene
L’assegnatario riceve il bene ( immobile) al valore riconosciuto in capo alla società assegnante sul quale è stata versata imposta sostitutiva
La detenzione decorre dall’atto di assegnazione ( quindi se persona fisica occorre attendere un quinquennio per trasferire il bene senza tassazione diretta)
e…..Slide36
IMPOSTE INDIRETTE
IVA APPLICABILE ORDINARIAMENTE, tranne nelle ipotesi di acquisizione senza detrazione Iva per effetto di :
Acquisto ante avvento dell’Iva
Acquisto da privato
Acquisto senza detrazione , nemmeno parziale, ex art. 19, 19 bis 1, 19 bis 2 DPR 633/72
Attenzione , tuttavia, al caso di Iva detratta su interventi di riparazione e recupero edilizio con detrazione Iva per i quali non sia trascorso un decennio dalla detrazioneSlide37
IMPOSTE INDIRETTE
Base Imponibile Iva : art. 13, c.2 DPR 633/72 > prezzo di acquisto « attualizzato» al momento della assegnazione, cioè costo di acquisto incrementato dalle spese sostenute per riparazioni, ristrutturazioni
etc
, o in mancanza prezzo «similare».
In caso di riscatto da leasing ( definito prestazione di servizi) la base imponibile deve tener conto anche dei canoni pagatiSlide38
IMPOSTE INDIRETTE
fabbricati abitativi e strumentali
IVA ESENTE, tranne nel caso di immobile costruito ed ultimato nel quinquennio precedente o esercizio di opzione per applicazione Iva
Terreni non edificabili operazione non soggetta ad Iva
Terreni edificabili operazione soggetta ad Iva ordinaria
terreni edificabili e nonSlide39
Imposte indirette
rettifica della detrazione
Va eseguita
sia se
l’immobile viene assegnato in esenzione Iva sia se l’operazione è esclusa da IvaOccorre monitorare se si è ancora nel periodo di tutela fiscale ( dieci anni per immobili) Nel caso dei leasing il decennio decorre dalla data del riscatto, ma su quale base imponibile va eseguita ? Sembra di poter dire che l’unica base imponibile sia data dal valore di riscatto, proprio in funzione della definizione di leasing quale prestazione di servizi ( i servizi relativi ai canoni sono già stati utilizzati al momento di vigenza del contratto )Slide40
Altre imposte indirette
Registro : se immobile e assegnazione è esente
1) abitativi 2%
2) Prima casa 1%
3) Terreni non edificabili 7,5% ( salve agevolazioni IAP)4) Fabbricati non abitativi 2%Ipotecaria e catastale 50 € per 1),2),3) e 200 per 4)
BASE IMPONIBILE CON VALORE CATASTALE se utilizzata anche ai fini della imposta sostitutiva ( circ. 37/16) Slide41
CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE
Bene immobile viene trasferito al corrispettivo pagato purché esso non sia inferiore rispetto al valore normale/catastale
Ma per determinare il valore riconosciuto in capo al socio acquirente si fa sempre riferimento al corrispettivo anche se minore del valore catastaleSlide42
In caso di corrispettivo superiore al valore contabile
Es. Immobile valore fiscale = 100
Valore di mercato = 200
Valore catastale = 120
Se il corrispettivo viene fissato in 200 , la sostitutiva da versare può essere calcolata su 120 ? Tesi preferibile = NOSe la plusvalenza è calcolata per 100 , viene versata imposta sostitutiva e poi allocata a riserve, in caso di futura distribuzione si ha tassazione in capo al socio quale dividendo ? L’analogia con assegnazione comporta la detassazione dell’utile su cui viene versata imposta sostitutiva ( circ. 37/16, par. 5)Slide43
CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE
Circ. 37/16
deducibilità della eventuale minusvalenza in forza dell’art. 101 , comma 1 del
Tuir
Possibile compensazione con plus sempre da cessione agevolata
L’immobile si intende trasferito al socio all’atto della cessione, da cui decorre quinquennio per detassazione.
Se l’immobile va ceduto velocemente conviene pagare la sostitutiva su valore normale , piuttosto che su quello catastale.Es. valore normale 200, valore catastale 120 valore di libro 100. Se l’immobile fosse ceduto a 120 su 80 si avrebbe Irpef in capo al socio, mentre se la società esegue la cessione al socio per 200 , sempre su 80 viene versata sostitutiva pari all’8%Slide44
CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE
Le imposte indirette vengono ridotte al 50% ( registro) ed in misura fissa le
ipocatastali
, mentre se si applica Iva in presenza di immobili strumentali ed acquirente soggetto Iva scatta il meccanismo del reverse
charge
Base imponibile Iva è il corrispettivo , per le indirette valore catastaleSlide45
CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE
Operazione che permette di non rispettare la par condicio tra i soci
Non si pongono problemi di utilizzo delle riserve in sospensione
Il credito verso il socio potrebbe essere compensato con il debito per finanziamentiSlide46
LA TRASFORMAZIONE:
ASPETTI PROCEDURALI Slide47
DEFINIZIONE E TIPOLOGIE
ART. 2498 c.c.
Con la trasformazione, l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione (c.d. concetto di CONTINUITA’)
Istituto non novativo, bensì evolutivo - modificativo
TIPOLOGIE
(dal 2004)
OMOGENEA (tra società) – ETEROGENEA (società ed enti)
Cambio forma Cambio la forma e lo scopoPROGRESSIVA - REGRESSIVASlide48
LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE
c
on procedura concorsuale se sussiste incompatibilità con le finalità e lo stato (non si cita la liquidazione)
Limiti specifici norma:
art. 2499Caso particolare:Possibile la trasformazione di una società di capitali con capitale azzerato per perdite in una società di persone (Notariato della Toscana - massima 04/06/2008)
NOTARIATO TRIVENETOK.A.30(TRASFORMAZIONE OMOGENEA DI SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE - 1° pubbl
. 9/09)
Si ritiene sempre legittimo,
…,
che una qualsiasi società lucrativa in liquidazione si trasformi in altra società lucrativa (trasformazione omogenea
)Slide49
RESPONSABILITA’ IN
REGRESSIVA
Delibera secondo
quorum
modifiche statutarie ma richiesto consenso esplicito soci che acquisiscono responsabilità illimitata
PER LA SOCIETA’
PER I SOCI
Rimedio per socio che diventa illimitatamente responsabile
Continuità rapporti giuridici
Viene acquisita responsabilità illimitata per obbligazioni sorte ante iscrizione atto
se non assume responsabilità illimitata > diritto di voto per sua percentuale
s
e assume responsabilità illimitata > può bloccare atto e può recedere (combinato disposto art. 2500
sexies
e 2473 c.c.)
Potere socio dissenziente
Il socio di società semplice assume sempre responsabilità illimitata ? Slide50
Trasformazione SNC/SAS in società semplice
E’ la tesi preferibile perché:
Non vi è una trasformazione in società di capitali che va tutelata per incentivare la crescita strutturale/imprenditoriale
Il socio potrebbe perdere la responsabilità limitata ( accomandante) e tale esito non può essere deciso a maggioranza
Decisione a maggioranza ex art. 2500 ter c.c.
Decisione all’unanimità (
Not
. Triveneto K.A.18) Slide51
La trasformazione in società semplice
Il difficile bivio
La società semplice non può avere come oggetto il mero godimento degli immobili
perchè
in tal caso sarebbe una semplice comunione dei beniLa società semplice non può avere come oggetto lo sfruttamento « dinamico» dei beni immobili perché in tal caso dovrebbe essere una società commerciale
MASTUDIO NOTARIATO 4256/2003 RICONOSCE NELLA REITERATA PRODUZIONE DI NORME DI TRASFORMAZIONE AGEVOLATA LA VOLONTA’ DI LEGIFERARE UN TERZO STATUS DI SOCIETA’ SEMPLICE QUALE SOCIETA’ DI MERO GODIMENTO ( resta il problema dell’eventuale rifiuto dei registri imprese ad iscrivere la
ss)Slide52
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA
Stesso ambito soggettivo, ma occorre che l’oggetto sociale esclusivo o principale sia la gestione degli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione ( al momento in cui viene eseguita la trasformazione)
Entro il 30 settembre 2016
A favore dei soci che avevano tale status il 30 settembre 2015 ( stesse regole , stesse deroghe dell’assegnazione, ma la presenza di nuovi soci ostacola l’atto con le regole agevolate ,
circ
26/16, Cap. III
E l’atto di trasformazione avvenga ..Slide53
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA E ANALOGIA CON ASSEGNAZIONE
Ambito oggettivo uguale ( immobili diversi da quelli strumentali per destinazione)
Base imponibile uguale
Imposta sostitutiva uguale
Affrancamento necessario delle riserve in sospensione d’impostaSlide54
LA FISCALITA’ DEL SOCIO
Se società di persone non derivante da trasformazione regressiva non vi sono riflessi sul socio
Se società di capitali, l’azzeramento delle riserve di utili determina attribuzione al socio ( art. 170,c 4 del
Tuir
), quindi tassazione per importo pari al valore contabile della riserva ( differenza con assegnazione), nel periodo di imposta successivo alla trasformazione ( circ. 26/16)
Dal momento che la trasformazione regressiva da società di capitali interrompe il periodo d’imposta, le riserve devono intendersi attribuite nel periodo 1.10.16 / 31.12.16.. Ma…Slide55
LA FISCALITA’ DEL SOCIO
Se è società di persone , a stretto livello letterale non vi sarebbe una frattura del periodo d’imposta ( art. 5 bis DPR 322/98) quindi quello successivo ( nel caso in cui fossero presenti riserve ex
srl
) deve intendersi il 2017 ?
Occorre rispettare i termini di cui al DPR 322/98 ? Dichiarazione entro 9 mesi ?Slide56
Distribuzione di utili per trasformazione in società semplice
La distribuzione di utili e riserve
Ipotesi 1 : Istruzioni Modello Unico
Ammontare totale delle riserve nel rigo RN 10 il che comporta integrale imputazione al socio : RH del socio = 50
Ipotesi 2 : Norma del
Tuir
Nel quadro RL del socio indicazione del 49,72% ( o 40%) di 50
In ogni caso il periodo d’imposta successivo deve intendersi la seconda frazione del 2016Slide57
LA società quale sostituto d’imposta
Trasformazione : Se sono presenti soci non qualificati la società semplice opera la ritenuta del 26% ?
DRE Piemonte Video del 18.5.2006 >
Non opera alcuna ritenuta, socio diventa qualificato
Tesi Preferibile : società opera
cmq
la ritenuta e la versa entro il 16 gennaio 2017
Assegnazione : art. 27 c.2 DPR 600/73 socio non qualificato versa alla società importo ritenuta ( calcolato su imponibile « ridotto» ), società versa entro il 16 ottobre 2016Slide58
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE
Non essendovi trasferimento non vi è imposta d’atto, se non nel caso di immobili costruiti da non più di 5 anni
( IVA)
Il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni viene aumentato dell’ammontare su cui è stata versata imposta sostitutiva ( compreso il valore su cui è pagata imposta sostitutiva per riserve in sospensione d’imposta
Cfr
circ 25/2007)L’immobile eredita il periodo di detenzione dalla societàSlide59
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE
Eventuali minusvalenze derivanti da valore catastale inferiore a quello contabile ?
Trattandosi di minusvalenze derivante da destinazione di beni a finalità estranee a regime d’impresa, devono ritenersi indeducibiliSlide60
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE
Compensabilità tra componenti
negativi
di periodo e plusvalenze da trasformazione agevolata ? NO perché queste ultime sono soggette ad imposta sostitutiva
Conseguenze cessione immobile e distribuzione ricavato tra i soci.
Es. immobile valore fiscale 100, valore catastale 110, valore effettivo 200. Trasformazione pagando sostitutiva su 110. Poi l’immobile è ceduto a 200 – Valore della partecipazione per i soci = 110. Somma ricavata = 200 > 90 è reddito tassabile ? NO perché è generato da un reddito a monte non tassabile ( DRE Lombardia interpello n. 904/2014) Slide61
SUPER AMMORTAMENTI
LEGGE DI STABILITA’ 2016, art. 1 , comma 91 e
sggSlide62
Circ. 23/16
MAGGIORAZIONE 40% rileva solo ai fini degli ammortamenti e dei canoni leasing
Super ammortamenti
Non rileva nel test di operatività società di comodo
Variazione diminutiva fruibile anche a riduzione del reddito minimo
Beni inferiori a 516 €, rimangono tali anche dopo incremento 40%
Esclusa la locazione operativa o il noleggio
Nel caso del comodato è necessario che il bene utilizzato dal comodatario ceda la sua utilità al comodante nel senso che sia funzionale alla attività produttiva del comodante.
Es.
Tintometro
utilizzato a vantaggio di chi produce vernici, ma il caso della macchine del caffe cedute in comodato per incrementare la vendita del caffe ? Slide63
AMBITO SOGGETTIVO
Soggetti che producono reddito d’impresa o di lavoro autonomo
NON RILEVA LA FORMA GIURIDICA NE’ IL REGIME CONTABILE ADOTTATO
SI «VECCHI» MINIMI
NO FORFETTARI
NON RILEVA DATA INIZIO ATTIVITA’ (ANCHE SE NEL 2015 O 2016)
Super ammortamenti
Conferma Circ. 23/16
Nel caso dell’affitto di azienda l’agevolazione spetta a chi deduce gli ammortamentiSlide64
REQUISITO NOVITA’
CHIARIMENTI Circ. 23/16 e precedenti «TREMONTI»
Acquisto diretto dal produttore o dal commerciante
Acquisto da soggetti diversi da quelli indicati,
purchè
il bene non sia mai stato utilizzato da alcunoBene esposto in «show room» è considerato nuovo
Per beni «complessi» requisito novità sussiste anche in presenza di beni non nuovi purchè non prevalenti
Super ammortamentiSlide65
Migliorie su beni di terzi Circ. 23/16
Dipende dalla classificazione contabile
Se si tratta di beni che pur essendo destinati ad impianti di terzi mantengono una propria autonomia funzionale ( a fine contratto sono recuperabili) sono iscritti quali immobilizzazioni materiali e sono agevolabili
Diversamente sono iscritti quali immobilizzazioni immateriali e non sono agevolabili
Super ammortamentiSlide66
AMBITO TEMPORALE Circ. 23/16
MOMENTO EFFETTUAZIONE INVESTIMENTO
Acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016
Acquisto beni mobili: consegna o spedizione
Contratti di appalto: ultimazione della prestazione; se SAL divisibili rilevanza SAL liquidati definitivamente
Beni acquisiti in leasing: data di consegna all’utilizzatore tenendo conto dell’eventuale collaudo
Super ammortamentiSlide67
Determinazione dell’ammontare dell’investimento Circ. 23/16
Se vi sono contributi in conto impianti
Il valore è al netto dei contributi a prescindere dalla modalità di contabilizzazione ( tranne quelli specificamente esenti ai fini II DD)
Super ammortamentiSlide68
FUNZIONAMENTO AGEVOLAZIONE Circ. 23/16
AMMORTAMENTI
Variazione in diminuzione quadro RF della quota maggiorata pari al 40% dell’ammortamento (no impatto a Conto economico)
Bene 100 , aliquota
ammort
. 10%, ammortamento a C.E. 10 Variazione in diminuzione quadro RF 4
Super ammortamenti
Ammortamento civile non in linea con quello «tabellare
»
Bene 100 , aliquota
ammort
. 10%, ammortamento a C.E.
5
Variazione in diminuzione quadro RF
4 e non 2 ( Circ. 23/16)
Ammortamento civile in linea con quello «tabellare
»Slide69
FUNZIONAMENTO AGEVOLAZIONE Circ. 23/16
Variazione in diminuzione quadro RF della quota maggiorata pari al 40% della quota capitale del canone di leasing (circ.
Assilea
29.10.2015: scorporo quota interessi con criterio forfetario D.M. 24.4.1998)
Super ammortamenti
LEASING
ALTRI ASPETTI
Se la durata del contratto è superiore a quella fiscale il calcolo va fatto non considerando la quota imputata a conto economico ( minore) ma assumendo quella massima consentita ( criterio uguale a quello dell’ammortamento)
Se la durata del contratto è inferiore si assume la durata minima pari a quella fiscale Slide70
AUTOVETTURE
AUMENTO 40% SOGLIE DI DEDUZIONE ART. 164 LETT. B) TUIR
per auto non assegnate (imprese e lavoratori autonomi) aumento limite da 18.076 a 25.306 (utilizzo percentuale ammortamento 20%)
per auto agenti e rappresentanti limite da 25.823 a 36.152 (utilizzo percentuale ammortamento 80%)
la deduzione del super ammortamento (del 40%) avviene applicando le predette percentuali di ammortamento alle nuove soglie
Super ammortamentiSlide71
Superammortamento
auto Costo € 10.000 > disciplina ordinaria > quota anno 1 12,5% di 10.000 = 1250 deducibile per 250
Disciplina agevolata > quota anno 1 12,5% di 10.000 = 1250 più quota agevolata 500 totale 1750 deducibile per 350
Costo 40.000 disciplina ordinaria > quota anno 1 12,5% di 18076 = 2259,5 deducibile 451,9 Disciplina agevolata > quota anno 1 12,5% di 25306 = 3163 , deducibile 632 Slide72
DISCIPLINA DELLE RISERVE
1
SOCIETA’ DI PERSONE
Super ammortamenti
SOCIETA’ DI CAPITALI
2
Il minor reddito attribuito per trasparenza non incrementa il costo fiscale della partecipazione e la distribuzione dell’utile non lo riduce (in quanto eccedente il reddito attribuito per trasparenza)
Si determina una riserva non tassata ma non in sospensione d’imposta e gli utili distribuiti sono tassati come dividendiSlide73
Disciplina riserva esempio
Es. acquisto macchinario € 100.000 quota 25%. Primo anno > quota ordinaria 12.500 quota agevolata in DR pari a 5000 Per una
snc
si tratta di un reddito non attribuito ai soci quindi non incrementa il costo della partecipazione ma in caso di distribuzione non si decrementa il costo della partecipazione, quindi utile totale pari a 100.000 di cui 5000 seguono la disciplina di cui sopra.
Per una srl si tratta di una riserva non tassata e non in sospensione d’imposta. In caso di distribuzione genera dividendo tassabile in capo ai soci. Slide74
ALTRI ASPETTI
Super ammortamenti
cumulabile con altre agevolazioni (salvo verifica normativa altra agevolazione)
assenza meccanismo di recupero agevolazione in presenza di vendita bene, ma agevolazione calcolata pro rata
temporis
assenza di meccanismo di recupero in assenza opzione riscatto beni in leasingSlide75
Dal maggior imponibile rilevato in sede di verifica è possibile scomputare le perdite del medesimo periodo d’imposta oggetto di accertamento
Il maggior valore eccedente accertato può essere ridotto con l’utilizzo delle perdite pregresse
solo tramite istanza
La gestione delle perdite in caso di accertamento
Art. 25 del
D.Lgs
158/15
DA INVIARE VIA PEC ALL’UFFICIO COMPETENTE PER ACCERTAMENTO ENTRO IL TERMINE FISSATO PER IL RICORSOSlide76
In quali casi va presentato modello IPEA ?
ATTO DI ACCERTAMENTO GIA’ NOTIFICATO
PROCEDIMENTO DI ADESIONE A SEGUITO DI ATTO DI ACCERTAMENTO GIA’ NOTIFICATO
PROCEDIMENTO DI ADESIONE PER ATTO DI ACCERTAMENTO NON ANCORA NOTIFICATO Slide77
Determinazione sanzioni
Relazione al
D.lgs
158/15 : vanno calcolate alla maggiore imposta che risulta dopo aver scomputato le perdite Slide78
Qui vanno indicate le perdite da scomputareSlide79
Condizioni per la deducibilità degli interessi passivi
Cass
. 4615/2016
1
contratto in forma scritta che presenti data certa
Sia indicato il saggio di interesse convenuto
2Fino alla sentenza della Cassazione il problema della forma scritta derivava solo dall’articolo 45 , comma 2 del Tuir secondo il quale la forma scritta permetteva di superare la presunzione di fruttuosità al saggio legale ed incasso per quota maturata entro il periodo d’imposta
Ma secondo CTR Lombardia 55/18/12 il finanziamento può essere infruttifero anche senza forma scritta, e la prova della infruttuosità deriva dalla mancata deduzione di interessi passiviSlide80
Gestione fiscale del
lease
back
Cass
. 35294/20161
Plusvalenza da cessione dal punto di vista contabile viene iscritta ex art.2425 bis in base alla durata del retrostante contratto di leasing
Dal punto di vista fiscale Agenzia delle Entrate sostiene che la tassazione può essere rateizzata al massimo in 5 rate secondo le normali regole di cui art. 86 Tuir (
ris 237/09)2La Corte di Cassazione ritiene corretta la tesi della applicazione del principio di dipendenza dell’imponibile fiscale dal conto economico, quindi la tassazione avviene in base alla durata del retrostante contratto di locazione finanziariaSlide81
Rinuncia la compenso da parte del lavoratore autonomo
Cass. 1335/2016
La posizione delle Entrate
Circ. 73/94 e
ris
. 152/2002 la rinunzia la credito eseguita da un soggetto sottoposto al principio di cassa ne determina l’incasso giuridico La posizione della Cassazione
La rinunzia all’incasso di un credito per TFM ne comporta il conseguimento, in quanto la somma diventa disponibile per patrimonializzare la società , quindi la rinunzia è tassabile ed occorre operare la ritenuta di acconto
La posizione della società beneficiariaSopravvenienza attiva non tassabile a condizione che il rinunziante sia socio e che il valore fiscale del credito in capo al medesimo sia pari ( o superiore ) a quello del debito in capo alla societàSlide82
Decreto Abuso del diritto
n. 128/15 in G.U. 190 del 18.8.15
Testo precedente art. 37 bis DPR 600/73
Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
Testo nuovo art. 10 bis L. 212/2000 comma 1
Configurano abuso del diritto una o più operazioni
prive di sostanza economica
che, pur
nel rispetto formale delle norme fiscali,
realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebitiSlide83
Decreto Abuso del diritto
Art. 10 bis comma 2
Sono privi di sostanza economica le operazioni inidonee a produrre effetti significativi diversi da quelli fiscali
Vantaggi fiscali indebiti i benefici anche non immediati in contrasto con le finalità delle norme fiscaliSlide84
Decreto Abuso del diritto
Differenze con il passato
La nuova norma si applica a tutti i tributi ( armonizzati e non) e prescinde da specifiche operazioni
Vantaggi fiscali indebiti i benefici
anche non immediati
in contrasto con le finalità delle norme fiscaliSlide85
Decreto Abuso del diritto
I tre presupposti della nuova norma
Assenza di sostanza economica
Realizzazione vantaggio fiscale indebito
Vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione
Comma 3: non
c’e’
abuso se sussistono valide ragioni extrafiscali « non marginali».
Rel
Gov
. : la non marginalità sussiste se l’operazione non sarebbe stata eseguita senza il conseguimento di tali ragioniSlide86
Decreto Abuso del diritto
Comma 4 :Affermazione del diritto a scegliere l’operazione fiscalmente più conveniente
Rel
Gover
. : Volendo estinguere una società controllata non può essere dichiarata elusiva la scelta di incorporarla , piuttosto che procedere ad una liquidazioneSlide87
La norma antiabuso: casi pratici Circ.
Assonime 21 del 4/8/16
Caso 1:
lease
back immobiliare per società senza problemi finanziari >
Cass
. N. 25756 del 5.12.2014Il vantaggio tributario deve essere indebito e non può esserlo quello ottenuto da una operazione regolata dalla legge fiscale quale il leasingE’ presente valida ragione economica in quanto lo scopo è l’ottenimento della causa contrattuale ( Lease Back) non implementata di particolari clausole speciali L’essenzialità dell’obiettivo di risparmio fiscale non è rilevante se esso non è indebitoSlide88
La norma antiabuso: casi pratici Circ.
Assonime 21 del 4/8/16
Caso 1:
lease
back immobiliare per società senza problemi finanziari >
Cass
. N. 25756 del 5.12.2014Il vantaggio tributario deve essere indebito e non può esserlo quello ottenuto da una operazione regolata dalla legge fiscale quale il leasingE’ presente valida ragione economica in quanto lo scopo è l’ottenimento della causa contrattuale ( Lease Back) non implementata di particolari clausole speciali L’essenzialità dell’obiettivo di risparmio fiscale non è rilevante se esso non è indebitoSlide89
L’ammortamento e avviamento
La fusione e la liquidazione sono due operazioni che hanno pari dignità anche sul piano civilistico,
sicchè
ogniqualvolta si possa eseguire una fusione essa è in sé legittima
Caso 2 : fusione in alternativa alla
liquidazione
Se ciò è vero non è possibile sindacare il momento in cui la fusione viene avviata per accorciare la catena societaria, momento che ben potrebbe verificarsi a liquidazione già in fase avanzata
Pag. 137
Es. Alfa SRL
incorporanda
detiene liquidità per € 100.000, C.S. 10.000 e riserve di utili 90.000. La liquidazione determinerebbe l’imponibile da dividendo per l’attribuzione delle riserve, mentre la fusione permette il trasferimento della liquidità senza prelievo fiscale >
OPERAZIONE LEGITTIMASlide90
L’ammortamento e avviamento
E’ certamente operazione ammessa sul piano civilistico , basti pensare alla previsione dell’art. 2506, comma 2 C.C.
Caso
3
:
scissione asimmetrica
Sul piano fiscale la neutralità della scissione è stabilita per legge in quanto operazione di carattere successorio, senza potersi distinguere tra scissioni proporzionali e scissioni non proporzionali
Pag. 137
Non si può paragonarla alla assegnazione in quanto i beni restano nel regime d’impresa e non si producono tramite la scissione effetti di salti di imposta o duplicazioni d’imposta, nel senso che i beni mantengono il valore fiscale ante operazione >
OPERAZIONE LEGITTIMASlide91
L’ammortamento e avviamento
Scissione di singolo bene ( immobile) con successiva cessione della partecipazione nella società immobiliare
Caso
4
:
spin off immobiliare
Sul piano fiscale il vantaggio derivante dalla spostamento della tassazione dal bene di primo la bene di secondo grado, non può ritenersi indebito, considerando che se ab origine fosse presente una situazione in cui una certa società detiene la partecipazione in una società immobiliare, non si potrebbe dubitare la legittimità della cessione di detta partecipazione
Pag. 137
La tassazione della plusvalenza sulla cessione della partecipazione è operazione sul piano fiscale, di pari dignità rispetto alla tassazione della plusvalenza sulla cessione del bene, quindi la scelta dell’uno o dell’altro regime rientra tra le opzioni legittime del contribuente >
OPERAZIONE LEGITTIMASlide92
L’ammortamento e avviamento
Conferimento di partecipazioni ad una società la quale successivamente le cede beneficiando della tassazione
Ires
rispetto a quella Irpef ( stessa ipotesi se viene costituita appositamente la holding per conferire le partecipazioni nella società operativa)
Caso
5
:
Costituzione di holding mediante conferimento blindatoSul piano fiscale il conferimento contestuale con il quale viene attribuito alla conferitaria il controllo sulla società target costituisce una operazione a «realizzo blindato» ex art. 177 comma 2 del Tuir, la successiva cessione delle partecipazioni da parte della holding, decorso l’holding
period
, beneficia della
pex
Pag. 137
La tassazione della plusvalenza sulla cessione della partecipazione non può considerarsi in assoluta più vantaggiosa, poiché per far pervenire ai soci il ricavato si dovrebbe comunque erogare un dividendo, e quindi assoggettando ad Irpef l’importo >
OPERAZIONE LEGITTIMASlide93
L’ammortamento e avviamento
Società di capitali con notevoli riserve di utili che distribuite genererebbero imponibile al 49,72%. Si rivalutano le partecipazioni , vengono cedute ad una Holding che incassando i dividendi paga il debito per l’acquisto
Caso
6
:
Leverage
cash out
Es. Alfa SRL detiene € 1.000.000 di riserve di utili con due soci. Distribuzione > imponibile per ciascuno 497.200. Irpef = 206.966 . In alternativa Il socio rivaluta e spende 8% = 80.000. cede alla Holding che incassa i dividendi con tassazione dell’ 1,375 % ( 13.750) e poi paga il debito al socio che incassa € 500.000 spendendo € 93.750 contro € 206.966
Pag. 137
E’ vero che non si ritiene lecito, una volta eseguita la cessione della partecipazione, se essa è ceduta a terzi oppure indirettamente a sé stessi, ai fini del corretto utilizzo della imposta sostitutiva, ma il problema sorge quando viene erogato il dividendo >
ABUSO DEL DIRITTOSlide94
L’ammortamento e avviamento
Società di capitali con notevoli riserve di utili le distribuisce e poi i soci riversano la liquidità alla società a titolo di sottoscrizione di prestito obbligazionario sul frutto del quale viene operata ritenuta d’imposta al 26%. La società deduce gli interessi passivi beneficiando di un risparmio del 27,5%.
Caso
7
:
Trasformazione di patrimonio netto in debito verso soci
Operazione ritenuta legittima, ma il vantaggio ? ?
Pag. 137Slide95
CTR Trentino Alto Adige
sent. 46/2/2016
La cessione di quote di una SRL che detiene meramente il possesso di un immobile ( avendo precedentemente ceduto il ramo operativo) non è operazione elusiva
Ciò anche quando siano state precedentemente rivalutate le quote al fine di eseguire la cessione con minore capital gain. Aderire da parte del contribuente ad una normativa agevolativa rientra nella libera scelta di convenienza fiscale pienamente legittimaSlide96
L’ammortamento e avviamento
Società di capitali con notevoli riserve di utili che distribuite genererebbero imponibile al 49,72%. Si rivalutano le partecipazioni , vengono cedute ad una Holding che incassando i dividendi paga il debito per l’acquisto
Caso
6
:
Leverage
cash out
Es. Alfa SRL detiene € 1.000.000 di riserve di utili con due soci. Distribuzione > imponibile per ciascuno 497.200. Irpef = 206.966 . In alternativa Il socio rivaluta e spende 8% = 80.000. cede alla Holding che incassa i dividendi con tassazione dell’ 1,375 % ( 13.750) e poi paga il debito al socio che incassa € 500.000 spendendo € 93.750 contro € 206.966
Pag. 137
E’ vero che non si ritiene lecito, una volta eseguita la cessione della partecipazione, se essa è ceduta a terzi oppure indirettamente a sé stessi, ai fini del corretto utilizzo della imposta sostitutiva, ma il problema sorge quando viene erogato il dividendo >
ABUSO DEL DIRITTO