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FRODI SANITARIE E COMMERCIALI Dott Alberto Marzollo frodi sanitarie e commerciali Nel primo caso si tratta d eventi i quali oltre che rendere nocivi i prodotti attentano alla salute pubblica ID: 770508

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Presentation Transcript

FRODI SANITARIE E COMMERCIALI Dott. Alberto Marzollo

frodi sanitarie e commerciali . Nel primo caso si tratta d ’ eventi i quali, oltre che rendere nocivi i prodotti, attentano alla salute pubblica. Possono essere commesse da tutti coloro i quali detengono o mettono in commercio prodotti alimentari, acque, sostanze o cose da altri avvelenate, adulterate, contraffatte, in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 440 del codice penale: adulterazione e contraffazione dei prodotti alimentari; art. 442: commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate; art. 444: commercio di sostanze alimentari nocive). Le frodi commerciali colpiscono invece i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore. Un esempio è rappresentato dal fatto che nell ’ esercizio di un ’ attivit à commerciale all ’ acquirente viene consegnata una cosa per un'altra, o diversa da quella dichiarata in origine (art. 515: frode nell ’ esercizio del commercio; art. 516: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).

Rientrano tra le frodi: - le alterazioni : modifiche per mal conservazione della composizione del prodotto che ne intaccano le caratteristiche nutrizionali ed organolettiche; - le adulterazioni : modifiche alla composizione analitica del prodotto, tramite aggiunta o sottrazione d’alcuni componenti al fine di aumentare la resa economica; esempi in questo senso sono: vendita di latte scremato o parzialmente scremato per latte intero, vino annacquato, olio ottenuto da altri semi (soia per esempio) e venduto per olio di oliva. - le sofisticazioni : aggiunta in maniera illecita di sostanze estranee all’alimento per migliorarne l’aspetto o occultarne difetti; esempi di sofisticazioni: aggiunta a carni alterate di sostanze che ne ravvivino il colore, utilizzo di coloranti per far apparire come pasta all’uovo una qualsiasi pasta; - le falsificazioni : totale sostituzione di un elemento con un altro; - le contraffazioni : commercializzazione di prodotti industriali con nomi o marchi che possono creare confusione nel consumatore (caso di un comune formaggio venduto come Parmigiano-Reggiano).

L’ agro-pirateria è la contraffazione di un prodotto alimentare che ne sfrutta reputazione e notorietà, imitandone nomi, marchi, aspetto e caratteristiche, che nel caso dell’Italia colpisce soprattutto i prodotti a marchio DOC, IGT, DOP, IGP.sercizio del commercio; art. 516: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).

L’agro-pirateria "La frode consiste nell’impiegare nel ciclo produttivo una materia prima di minore valore commerciale rispetto a quella dichiarata. " L’agro-pirateria, in altre parole, consiste in una illegale falsificazione delle indicazioni geografiche tutelate e delle denominazioni protette, contraffazione che sfrutta qualità, apprezzamento e notorietà dei prodotti alimentari italiani, traducendosi in un inganno per il consumatore e in un danno economico per le aziende a causa della violazione del marchio e della proprietà industriale.

il parmigiano reggiano diventa Parmesao (brasiliano), Regianito (argentino), Parmesan (statunitense), il prosciutto di Parma diventa "Parma Ham" e "Daniele Prosciutto" negli Stati Uniti, e poi la "Tinboonzola" dell’Australia, la "Mortadela" del Brasile, la "Cambozola" in Germania, Austria e Belgio, la "Robiola" del Canada.

Latte -Latte annacquato; -Tenore in grasso differente rispetto a quello dichiarato in etichetta; -Latte fresco pastorizzato ottenuto da latte precedentemente già pastorizzato; -Latte ottenuto dalla ricostituzione del latte in polvere (talvolta latte in polvere per uso zootecnico); -Latte con l’aggiunta di acqua ossigenata per ridurre la carica batterica; -Latte inacidito neutralizzato con l’aggiunta di soda;-Presenza di colostro o latte mastitico;-Trattamenti di risanamento non consentiti.

Formaggi -Formaggi ottenuti con latte in polvere ricostituito; -Formaggi pecorini contenenti percentuali più o meno elevate di latte vaccino; -Mozzarella di bufala contenete percentuali più o meno elevate di latte vaccino; -Aggiunta di grassi, soprattutto margarina, per ottenere il quantitativo richiesto per un particolare formaggio; -Aggiunta di fecola o di farina di patate o di amidi per aumentare il peso del prodotto; -Attribuzione della designazione di formaggioDOP a formaggi comuni;-Aggiunta di pectine e gomme viniliche ai formaggi molli per conferire maggiorecompattezza;-Aggiunta di formaldeide ai formaggi duri percontrollare lo sviluppo di microrganismi indesiderati o per mascherare difetti dilavorazione dovuti all’uso di latte scadente;-Aggiunta di sostanze coloranti o minerali nonconsentiti.

-Carni di animali appartenenti a categorie diverse dal dichiarato (es.: bovino adulto per vitello; castrato o ovino adulto per agnello), o parti anatomiche meno pregiate spacciate per tagli di maggior pregio (es. girello per filetto); -Carni di specie diverse da quelle dichiarate; Carni e prodotti carnei -Carni contenenti sostanze non consentite (ormoni) o in quantità superiori a quelle consentite;

-Carni trattate con additivi per mascherare uno stato di alterazione (es. monossido di carbonio; acido nicotinico o vitamina PP che agiscono aulla stabilizzazione della colorazione rossa delle carni) o con sostanze coloranti non autorizzate nelle carni fresche; -Insaccati dichiarati prodotti con carni di una sola specie (es. suina), ma contenenti carni di più specie animali meno costose, come pollo e tacchino; -Prodotti generici commercializzati come prodotti a marchio DOP (es. prosciutti generici, spesso esteri, commercializzati comeprosciutti di Parma);-Sostituzione di prodotti freschi con prodottidecongelati; -Aggiunta alle carni macinate di costituentidiversi dal tessuto muscolare, soprattuttograsso e tessuto connettivo ed eventualmentetessuti estranei e di scarto.

Prodotti della pesca -prodotti decongelati venduti per freschi; - prodotti di allevamento venduti per prodotti selvatici catturati in mare; - specie ittiche diverse da quelle dichiarate; - prodotti trattati con additivi ed altri ingredienti in concentrazioni non adeguate o non consentiti (es. trattamento con anilina e ammoniaca per ravvivare il colore delle branchie al fine di mascherare una preesistente alterazione; utilizzo del monossido di carbonio per conferire al tonno una colorazione rosso vivo; perossidod’idrogeno per l’effetto conservante, sbiancante e brillante soprattutto nel pesceazzurro; fosfati e polifosfati nel pesce fresconon lavorato per l’azione interferente con losviluppo microbico e per la capacità di trattenere l’acqua aumentandone il peso) onon dichiarati.

Miele Aggiunta di zuccheri di altra origine; -Aggiunta di amidi, fecole, glicerina, sciroppi di frutta; -Vendita di un miele di origine botanica diversa da quella dichiarata; -Vendita di mieli extracomunitari per mieli italiani o comunitari.

Uova e ovoprodotti -Uova riportanti una data di consumo superiore ai 28 giorni e/o modificata; -Uova differenti per categoria di peso; -Uova conservate in frigo e vendute come fresche; -Uova embrionate ; -Miscele di uova di specie diverse; -Aggiunta di soda per correggere il pH; -Aggiunta di carbonato per correggerel’odore; -Utilizzo di additivi non consentiti in prodottialimentari a base di uova (pasta, gelati, dolci).

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DENOMINAZIONE D’ ORIGINE CON RELATIVA LEGISLAZIONE L’UE ha stanziato finanziamenti con lo scopo di valorizzare e riconoscere le produzioni tradizionali legate al territorio. Gli strumenti normativi attuati per perseguire questa nuova politica sono principalmente: Regolamento CEE 2081/’92; Regolamento CEE 2082/’92; D. Lgs 173/ ’98 ; DM 350/ ’99.

PRODOTTI “TIPICI”, “TRADIZIONALI, “LOCALI” . Generalmente si è soliti parlare indistintamente di prodotti “tipici”, “tradizionali” e “locali”. In realtà, le tre definizioni si riferiscono a prodotti differenti. La discriminante rispetto a tale classificazione risulta essere il processo di certificazione al quale un determinato prodotto è sottoposto. Il prodotto è TIPICO , infatti, solo quando segue un disciplinare di produzione e viene garantito dalla certificazione di processo, assume, cioè, un carattere di unicità. Si utilizza il termine TRADIZIONALE , per indicare quel prodotto nel quale è evidente il legame con il tempo (storia della produzione di un determinato bene). LOCALE , invece, nel caso in cui si voglia sottolineare il legame con il luogo( spazio ristretto all’interno del quale trova origine) .

I prodotti della terra I salumi Il vino cotto Prodotti che dovrebbero e ssere più conosciuti…

Vino e Mosto cotto

Ventricina vastese

Cipolla piatta di Fara F.P .

Peperone dolce Di Altino

Carciofo di Cupello

SIMBOLO DOP Un prodotto alimentare può fregiarsi della denominazione di origine protetta ( DOP) , quando le sue caratteristiche sono esclusivamente, o essenzialmente, dipendenti dall’ambiente geografico ( risultato dell’interazione di fattori umani ed ambientali che sottolineano la provenienza della materia prima) , e quando la produzione delle materie prime e la loro trasformazione fino al prodotto finito sono effettuate nella regione delimitata di cui il prodotto porta il nome. Ogni prodotto DOP per diventare tale, deve rispettare un disciplinare di produzione che vincola tutte le fasi della produzione e della trasformazione .

Il Regolamento CEE 2081/’92 , relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, oltre a valorizzare le produzioni tradizionali legate al territorio, mira a tutelare le limitate capacità produttive delle piccole e medie imprese , di tipo artigianale, che non possono competere con le capacità produttive , organizzative ed economiche delle grandi industrie alimentari. SIMBOLO IGP La sigla IGP sta per indicazione geografica protetta. Questa non vincola l’intero processo produttivo ad una zona geografica ben delimitata , in quanto il marchio può essere assegnato ai prodotti che assumono la caratterizzazione geografica in termini di qualità, reputazione o di altra caratteristica.

L’ art. 4 di tale regolamento stabilisce i requisiti che un prodotto alimentare deve possedere per beneficiare delle denominazioni DOP e IGP. In particolare, il disciplinare di un prodotto DOP deve comprendere i seguenti elementi: 1 - nome del prodotto agricolo o alimentare che comprenda la denominazione d’origine e l’indicazione geografica; 2 - delimitazione geografica; 3 - elementi che comprovano che il prodotto è originario della zona geografica; 4 - descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e i metodi locali, leali e costanti; 5 - elementi che comprovano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica ; 6 - elementi specifici dell’etichettature connessi alla dicitura DOP o IGP, o alle diciture tradizionali nazionali equivalenti; 7 - condizioni da rispettare in forza delle disposizioni comunitarie e/o nazionali.

I vini DOC dell'Abruzzo Controguerra DOC D.M. 20/08/96 (G.U. n. 201 del 28/08/96) Nell ’ intero territorio amministrativo dei comuni di Controguerra (da cui il nome), Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella, in provincia di Teramo, in vigneti collinari situati ad un ’ altitudine non superiore ai 440 metri s.l.m., si raccolgono le uve da cui si ottiene questo vino. Montepulciano d'Abruzzo DOC D.M. 24/05/68 (G.U. n. 178 del 15/07/68) Introdotto in Abruzzo agli inizi del XIX secolo, il vitigno Montepulciano si è diffuso rapidamente in tutta la regione tanto da essere utilizzato per la produzione dell ’ omonimo vino nei territori di tutte e quattro le province: L ’ Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. Trebbiano d'Abruzzo DOC D.M. 28/06/72 (G.U. n. 221 del 25/08/72) Questo vino viene prodotto nelle quattro province abruzzesi (L ’ Aquila, Chieti, Pescara e Teramo). È particolarmente apprezzato quello le cui uve provengono dalla parte collinare al di sotto di una certa altitudine e dai terreni che scendono verso il mare. Ottenuto dalle uve di Trebbiano d ’ Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano con l ’ eventuale aggiunta di altre uve della zona (massimo 15%); ha un colore paglierino; odore vinoso gradevole, delicatamente profumato; sapore asciutto, sapido, vellutato, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da pasto.

Gorgonzola Grana Padano Montasio Monte Veronese Mozzarella (S.T.G.) Mozzarella di Bufala Campana   Murazzano Nostrano Valtrompia Parmigiano Reggiano

Vitellone bianco Appennino Centrale IGP Sotto la certificazione Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP , ottenuta nel 2006 , ricadono tre razze bovine italiane dal manto bianco: la Chianina , la Marchigiana e la Romagnola , le tre razze bovine pi ù antiche, presenti sul territorio della dorsale appenninica fin dall'epoca degli Etruschi e dei Romani, i quali utilizzavano il vitellone bianco principalmente per il lavoro nei campi, ma anche come sacrifico alle divinit à . Nel corso dei secoli il vitellone bianco, chiamato spesso il gigante bianco   data la sua stazza, è stato valorizzato maggiormente per la qualit à delle sue carni, succulente e nutrienti, fino ai nostri giorni quando è stato creato il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco , nel 2003 , che si prefigge di promuovere e valorizzare il prodotto, dotandolo di un disciplinare, regolamentando le tecniche di allevamento, alimentazione e macellazione dell'animale, creando un marchio che permetta di distinguere le contraffazioni, garantendo la tracciabilit à delle carni e trovando un punto d'incontro tra domanda e offerta. Attualmente la certificazione Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale è un IGP interregionale che comprende comuni e vallate dell'Emilia Romagna, della Toscana, del Lazio, dell'Umbria, delle Marche, della Campania, dell'Abruzzo e del Molise.

In Abruzzo esiste un solo prodotto “tipico”, il “salamino italiano alla cacciatora” DOP e diverse altre specialità tradizionali garantite STG. Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali abruzzesi: SIMBOLO STG Il termine specialità tradizionale garantita , meglio noto con l'acronimo STG , è un marchio di origine introdotto dalla Unione europea volto a tutelare produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali .  PRODOTTI TRADIZIONALI REGIONE ABRUZZO:

Prodotti tipici DOP e IGP abruzzesi Altri prodotti Zafferano dell'Aquila (DOP) Reg. CE n. 205 del 4.02.05 (GUCE L. 33 del 5.02.05) Oli essenziali Bergamotto di Reggio Calabria (DOP) Reg. CE n. 509/01 (GUCE L. 76 del 16.03.2001) Carni e derivati Vitellone bianco dell'Appennino Centrale (IGP) Reg. CE n. 134 del 20.01.98 (GUCE L. 15 del 21.01.98) Salamini italiani alla cacciatora (DOP) Reg. CE n. 1778 del 07.09.01 (GUCE L. 240 del 08.09.01) Oli di oliva Aprutino Pescarese (DOP) Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 (GUCE L. 163 del 02.07.96) Colline Teatine (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97) Pretuziano delle Colline Teramane (DOP) Reg. CE n. 1491 del 25.08.03 (GUCE L. 214 del 26.08.03) Ortaggi e frutta Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) Reg. CE n. 148 del 15.02.07 (GUCE L. 46 del 16.02.07) Oliva Ascolana del Piceno (DOP) Reg. CE n. 1855 del 14.11.05 (GUCE L. 297 del 15.11.05)

I vini IGT dell'Abruzzo Alto Tirino IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95) Colli Aprutini IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95) Colli del Sangro IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95) Colline Frentane IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95) Colline Pescaresi IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95) Colline Teatine IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95) Del Vastese o Histonium IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95) Terre di Chieti IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95) Valle Peligna IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95)

Prodotti agroalimentari tradizionali abruzzesi Vengono definiti " prodotti agroalimentari tradizionali " quei prodotti tipicii cui metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura sono praticati in un certo territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, per un periodo comunque non inferiore a 25 anni (art. 8 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 e al successivo decreto n. 350 dell ’ 8 settembre 1999). Formaggi cacio di vacca bianca caciocavallo abruzzese caciofiore aquilano caciotta vaccina frentana caprino abruzzese formaggi e ricotta di stazzo giuncata vaccina abruzzese giuncatella abruzzese incanestrato di castel del monte pecorino d'abruzzo pecorino di atri pecorino di farindola pecorino marcetto (spalmabile) scamorza abruzzese Prodotti vegetali aglio rosso di sulmona carciofo del vastese carote dell'altopiano del fucino castagna roscetta valle roveto cece ciliegie di raiano e di giuliano teatino conserve di pomodoro (polpa e pezzetti di pomodoro) cotognata e marmellata di mela cotogna fagioli a olio fagioli a pane farro d'abruzzo lenticchie di s. stefano di sessano mandorle di navelli marmellata d'uva (scrucchiata) marrone di valle castellana mela della valle del giovengo olive intosso patata di montagna del medio sangro patate degli altipiani d'abruzzo Bevande centerba o cianterba mosto cotto ratafia - rattafia vino cotto - vin cuott - vin cott

Prodotti tipici abruzzesi a base di carne

TACCHINO ALLA NERETESE ARROSTICINI DI PECORA

VENTRICINA VASTESE MORTADELLA DI CAMPOTOSTO

SALSICCIA DI FEGATO SALAME AQUILA

PORCHETTA ABRUZZESE VENTRICINA TERAMANA

Leggi con attenzione l’etichetta. Ci sono informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e può aiutarti ad effettuare delle scelte alimentari più salutari e consapevoli.

L’indicazione dell’origine è obbligatoria per alcune categorie di prodotti quali la carne, la frutta e la verdura. È inoltre obbligatoria se elementi sull’etichetta (nome commerciale, immagini, ecc.) possono indurre in errore il consumatore sull’esatta origine del prodotto Modalità di conservazione e utilizzo Durata o termine minimo di conservazione Elenco degli ingredienti Tabella o etichetta nutrizionale Fabbricante e/o importatore Denominazione di vendita Lotto di produzione prodotto sicuro + + + + + + =

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