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Corso di Legislazione del Turismo - PPT Presentation

I diritti del passeggero nel trasporto marittimo dott ssa Gabriella Pili Responsabilità del vettore marittimo per morte o lesione personale del passeggero Inadempimento obbligo di protezione ID: 550761

vettore del passeggero che del vettore che passeggero trasporto art passeggeri ritardo della causa responsabilit

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Presentation Transcript

Slide1

Corso di Legislazione del TurismoI diritti del passeggero nel trasporto marittimodott. ssa Gabriella Pili Slide2

Responsabilità del vettore marittimo per morte o lesione personale del passeggero

Inadempimento obbligo di protezione

Disciplina

Codice

della navigazione (art. 409) solo per i trasporti esclusi

dall'ambito di

applicazione del regolamento UE n. 392/2009 (Convenzione di Atene 1974

emendata

dal Protocollo di Londra 2002)

Ambito di applicazione regolamento

Trasporti marittimi internazionali e nazionali con navi che navigano oltre una certa distanza minima dalla costa (art. 4 dir. 2009/45/CE)

purché siano

presenti alternativamente i requisiti stabiliti dall'art. 2:

- la nave batte bandiera di uno Stato membro

- il contratto di trasporto è concluso in uno Stato membro

- il luogo di partenza e di destinazione è situato in uno Stato membro

Slide3

Codice della navigazione

Responsabilità per colpa presunta (art. 409 c.

nav

.)

Il vettore risponde per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero dipendenti da fatti verificatesi dall'inizio dell'imbarco fino al compimento dello sbarco se non prova che l'evento è derivato da causa non imputabile a lui né ai suoi ausiliari (art. 1228 c.c.)

Onere

della

prova

Passeggero

:

- esistenza

contratto di trasporto

- danno

- infortunio

verificatosi dall'inizio

dell'imbarco

al termine dello

sbarco

Vettore:

- adempimento

obbligo di protezione

(

causa fatto estraneo alla sfera di

vigilanza

e controllo

)

- mancato

adempimento per causa a sé

non

imputabile (caso fortuito o forza

maggiore)

Danno da causa ignota grava sul vettore

Nessun

limite risarcitorio Slide4

Regolamento UE n. 392/2009

Art. 3 n. 6

-

Il

vettore è responsabile per la morte e le lesioni personali del passeggero quando che l'evento dannoso è avvenuto durante il trasporto, comprese le operazioni di imbarco e sbarco (art. 1 n. 8)

Distinzione tra responsabilità per danni verificatesi a causa di

un incidente

marittimo e responsabilità per danni avvenuti per causa diversa

Onere della prova a carico del passeggero

(danno da causa ignota ricade sul passeggero)

MORTE O LESIONI derivanti non da incidente marittimo:

Responsabilità

non

presunta -

Il passeggero dovrà dimostrare che l'evento dannoso si è verificato durante il trasporto e che è imputabile a colpa o negligenza del vettore (o dei suoi sottoposti)Slide5

MORTE O LESIONI verificatesi a causa di un incidente marittimo

Sistema del doppio livello:

il vettore è presunto responsabile

e può liberarsi provando che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa né dei suoi sottoposti

FINO

a concorrenza di un danno di entità pari a

250 mila DSP

(primo livello)

il vettore è ammesso a provare solo che l'incidente è stato causato da un atto di guerra, ostilità, guerra civile, insurrezione o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile, oppure che l'incidente è stato causato dal dolo di un terzo

OLTRE

il limite di

250 mila DSP

(secondo livello)

il vettore è ulteriormente responsabile ma è ammesso a dare la prova liberatoria che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza

LIMITE RISARCITORIO GLOBALE E COMPLESSIVO per il risarcimento danno di 400 mila DSP

per passeggero (modificabile in melius per il passeggero da ciascun ordinamento nazionale)Slide6

Responsabilità del vettore marittimo per mancata esecuzione del trasporto e ritardo

Codice

della navigazione art. 408:

I

l vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da

ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile

Responsabilità presunta

(in conformità ai principi generali in

materia di responsabilità contrattuale artt. 1218 e 1297 c.c.).

Regolamento UE n.1177/2010

Si rafforza la tutela del passeggero prevendo specifici diritti di informazione, di assistenza nonché il diritto ad ottenere compensazioni economiche nelle ipotesi di cancellazione e ritardo del trasporto via mareSlide7

Prevede una serie minima di diritti per i passeggeri che viaggiano:

a)

con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro;

b)

con servizi passeggeri effettuati da vettori dell’Unione da un porto situato in un paese terzo ad un porto situato in uno Stato membro;

c)

con crociere il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro

-

Le

disposizioni si applicano alla navi che trasportano più di 12 passeggeri con un equipaggio superiore alle tre persone.

-

Sono

esclusi dal campo di applicazione i servizi di trasporto passeggeri aventi breve distanza (meno di 500 m) o quelli effettuati tramite navi storiche (costruite prima del 1965).Slide8

Le principali misure previste:

INFORMAZIONE

L'

art. 23

obbliga i vettori, gli operatori dei terminali e, se del caso, le autorità portuali a fornire informazioni sui diritti dei passeggeri garantendo, nei rispettivi settori di competenza, che le

informazioni sui diritti dei passeggeri

previste dal presente regolamento siano

a disposizione del pubblico

a bordo delle navi, nei porti, se possibile, e nei terminali

portuali

In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, i passeggeri hanno il

diritto di essere informati del ritardo o della cancellazione

dal vettore o dall’operatore del terminale

non oltre trenta minuti

dopo l’orario di partenza previsto e di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile.Slide9

ASSISTENZA

L'

art. 17

dispone che quando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a

novanta minuti

rispetto all’orario previsto di partenza,

offre gratuitamente

ai passeggeri in partenza dai terminali portuali

spuntini, pasti o bevande

in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti

In caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un

soggiorno

di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il vettore

offre gratuitamente

ai passeggeri in partenza dai terminali portuali una sistemazione adeguata, a bordo o a terra.

Il passeggero non ha diritto all’assistenza del vettore

se è informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto

ovvero se la cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso.Slide10

TRASPORTO ALTERNATIVO E RIMBORSO

In caso di

ritardo superiore a novanta minuti

rispetto all’orario di partenza previsto o alla

cancellazione

di un servizio passeggeri, i passeggeri possono scegliere tra:

-

il

trasporto alternativo

verso la destinazione finale a condizioni simili, non appena possibile e senza alcun supplemento

-

il

rimborso del prezzo del biglietto

e, ove opportuno, il

ritorno gratuito

al primo punto di partenza indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile

- ai passeggeri di una crociera non sono riconosciuti tali dirittiSlide11

COMPENSAZIONE

PECUNIARIA

L’

art

. 19

statuisce che i passeggeri (tranne che nella crociera) possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il

livello minimo

di compensazione economica è pari al

25% del prezzo del biglietto

per un ritardo di almeno:

a)

un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore

b)

due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore

c)

tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore

d)

sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore

Se

il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al

50% del prezzo del

biglietto

Il passeggero non gode del diritto alla compensazione se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è provocato da

condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave

o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.Slide12

Il contratto di crociera turistica

Un organizzatore, mediante una nave da lui esercitata o noleggiata, si obbliga a compiere un

viaggio

(normalmente circolare) fornendo ai passeggeri

servizi ulteriori

(alloggio, vitto, spettacoli, escursioni etc.)

I servizi ulteriori sono complementari alla prestazione di trasporto per il conseguimento della

finalità turistico-ricreativa

(elemento funzionale e caratterizzante del rapporto)

Contratto misto

Art. 34 Codice del Turismo:

può essere oggetto di un

travel

package

se risultano combinati due elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfetario

Normativa applicabile:

-

disciplina dei contratti corrispondenti le singole prestazioni

-

disposizioni per i contratti del turismo organizzato

-

reg. (UE) n. 1177/2010 (se ha durata superiore ai due giorni)Slide13

Responsabilità del vettore marittimo per peridta o avaria del bagaglio

Bagaglio

non consegnato

Codice della navigazione

- Il passeggero deve dimostrare che la perdita o l'avaria è determinata da causa imputabile al vettore (art. 412 comma 3)

Regolamento

UE

n

392/

2009

- Inversione

dell'onere probatorio solo in caso di danni causati da un fatto

diverso

dall' incidente marittimo

perché

in questo caso la colpa del vettore si

presume

(art. 3 n. 3

)

- Limite

risarcitorio pari a

2.250 DSP

per passeggero e per ciascun trasportoSlide14

Bagaglio consegnato

Codice della navigazione:

- il vettore è responsabile se non prova che il danno è derivato da causa a lui non imputabile

- debito limitato a

6,19 euro

per Kg salvo dichiarazione di maggior valore da parte del passeggero (art. 412 comma 1)

Regolamento UE n. 392/2009

- il passeggero deve individuare l'evento dannoso e il suo essersi verificato tra la consegna e la riconsegna

- il vettore può liberarsi dimostrando che l'evento dannoso non è a lui imputabile

- il debito è limitato a

3.375 DSP

per passeggero e per ciascun trasporto

-

equiparazione del veicolo trasportato al bagaglio consegnato

con previsione di un limite della responsabilità vettoriale pari a 12.700 DSP per veicolo per ciascun trasporto (l'eventuale franchigia convenzionale non può, in ogni caso,

sueprare

i 330 DSP)

Slide15

Danni al veicolo al seguito del passeggeroResponsabilità del vettore marittimo secondo la normativa nazionale

Qualificazione giuridica:

Cosa

? Bagaglio consegnato? Bagaglio non consegnato

?

Auto

-Cosa (disciplina del codice della navigazione sul trasporto di cose artt. 422 e ss.)

- Responsabilità presunta dalla ricezione alla riconsegna

- Prova liberatoria: causa del danno consistente in un pericolo eccettuato tipico o comunque non imputabile a colpa del vettore o a colpa commerciale dei suoi sottoposti

- Risarcimento massimo di 103, 29 euro per ciascuna unità di carico (salvo la dichiarazione di maggior valore effettuata dal

passeggero

caricatore prima dell'imbarco che

concretizza

il proprio diritto potestativo ad ottenere un risarcimento oltre il limite legale)Slide16

Auto

-Bagaglio non consegnato (disciplina del codice della navigazione relativa al trasporto di persone art. 412)

- Il vettore risponde per i danni dall'inizio delle operazioni di imbarco fino al termine di quelle per lo sbarco

-

É

onere del passeggero provare la causa del danno e la sua imputabilità al vettore

- Nessun limite risarcitorio

Auto-Bagaglio consegnato

- I

l vettore è responsabile se non prova che il danno è derivato da causa a lui non imputabile

- Debito limitato a

6,19 euro

per Kg salvo dichiarazione di maggior valore da parte del passeggero (art. 412 comma 1)

Slide17

Auto

al seguito come oggetto di un autonomo contratto di trasporto di cose (collegato a quello del passeggero)

- Considerata

unità di carico ex art. 422

c.nav

.

dalla giurisprudenza (

Cass

. 19 ottobre 1982, n. 5409) e dalle condizioni generali di trasporto applicate dalle principali compagnie di navigazione marittima le quali distinguono espressamente “trasporto passeggeri, loro bagaglio e veicoli al seguito”

- Laddove non sia previsto un corrispettivo apposito e distinto da quello pagato per il trasferimento dal passeggero si configurerà un

contratto di trasporto di cose a titolo gratuito

a cui si applicano le norme sulla responsabilità del vettore ex artt. 422 – 423 c.

nav

.

- Sentenza

Corte Costituzionale n. 199/2005

ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 423 c.

nav

. nella parte in cui non esclude espressamente la limitazione (103,29 euro) nelle ipotesi di

dolo

o

colpa grave

del vettore (in contrasto con le altre tipologie di trasporto e quindi in violazione del principio di uguaglianza ex art. 3

Cost

.)