I diritti del passeggero nel trasporto marittimo dott ssa Gabriella Pili Responsabilità del vettore marittimo per morte o lesione personale del passeggero Inadempimento obbligo di protezione ID: 550761
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Corso di Legislazione del TurismoI diritti del passeggero nel trasporto marittimodott. ssa Gabriella Pili Slide2
Responsabilità del vettore marittimo per morte o lesione personale del passeggero
Inadempimento obbligo di protezione
Disciplina
Codice
della navigazione (art. 409) solo per i trasporti esclusi
dall'ambito di
applicazione del regolamento UE n. 392/2009 (Convenzione di Atene 1974
emendata
dal Protocollo di Londra 2002)
Ambito di applicazione regolamento
Trasporti marittimi internazionali e nazionali con navi che navigano oltre una certa distanza minima dalla costa (art. 4 dir. 2009/45/CE)
purché siano
presenti alternativamente i requisiti stabiliti dall'art. 2:
- la nave batte bandiera di uno Stato membro
- il contratto di trasporto è concluso in uno Stato membro
- il luogo di partenza e di destinazione è situato in uno Stato membro
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Codice della navigazione
Responsabilità per colpa presunta (art. 409 c.
nav
.)
Il vettore risponde per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero dipendenti da fatti verificatesi dall'inizio dell'imbarco fino al compimento dello sbarco se non prova che l'evento è derivato da causa non imputabile a lui né ai suoi ausiliari (art. 1228 c.c.)
Onere
della
prova
Passeggero
:
- esistenza
contratto di trasporto
- danno
- infortunio
verificatosi dall'inizio
dell'imbarco
al termine dello
sbarco
Vettore:
- adempimento
obbligo di protezione
(
causa fatto estraneo alla sfera di
vigilanza
e controllo
)
- mancato
adempimento per causa a sé
non
imputabile (caso fortuito o forza
maggiore)
Danno da causa ignota grava sul vettore
Nessun
limite risarcitorio Slide4
Regolamento UE n. 392/2009
Art. 3 n. 6
-
Il
vettore è responsabile per la morte e le lesioni personali del passeggero quando che l'evento dannoso è avvenuto durante il trasporto, comprese le operazioni di imbarco e sbarco (art. 1 n. 8)
Distinzione tra responsabilità per danni verificatesi a causa di
un incidente
marittimo e responsabilità per danni avvenuti per causa diversa
Onere della prova a carico del passeggero
(danno da causa ignota ricade sul passeggero)
MORTE O LESIONI derivanti non da incidente marittimo:
Responsabilità
non
presunta -
Il passeggero dovrà dimostrare che l'evento dannoso si è verificato durante il trasporto e che è imputabile a colpa o negligenza del vettore (o dei suoi sottoposti)Slide5
MORTE O LESIONI verificatesi a causa di un incidente marittimo
Sistema del doppio livello:
il vettore è presunto responsabile
e può liberarsi provando che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa né dei suoi sottoposti
FINO
a concorrenza di un danno di entità pari a
250 mila DSP
(primo livello)
il vettore è ammesso a provare solo che l'incidente è stato causato da un atto di guerra, ostilità, guerra civile, insurrezione o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile, oppure che l'incidente è stato causato dal dolo di un terzo
OLTRE
il limite di
250 mila DSP
(secondo livello)
il vettore è ulteriormente responsabile ma è ammesso a dare la prova liberatoria che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza
LIMITE RISARCITORIO GLOBALE E COMPLESSIVO per il risarcimento danno di 400 mila DSP
per passeggero (modificabile in melius per il passeggero da ciascun ordinamento nazionale)Slide6
Responsabilità del vettore marittimo per mancata esecuzione del trasporto e ritardo
Codice
della navigazione art. 408:
I
l vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da
ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile
Responsabilità presunta
(in conformità ai principi generali in
materia di responsabilità contrattuale artt. 1218 e 1297 c.c.).
Regolamento UE n.1177/2010
Si rafforza la tutela del passeggero prevendo specifici diritti di informazione, di assistenza nonché il diritto ad ottenere compensazioni economiche nelle ipotesi di cancellazione e ritardo del trasporto via mareSlide7
Prevede una serie minima di diritti per i passeggeri che viaggiano:
a)
con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro;
b)
con servizi passeggeri effettuati da vettori dell’Unione da un porto situato in un paese terzo ad un porto situato in uno Stato membro;
c)
con crociere il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro
-
Le
disposizioni si applicano alla navi che trasportano più di 12 passeggeri con un equipaggio superiore alle tre persone.
-
Sono
esclusi dal campo di applicazione i servizi di trasporto passeggeri aventi breve distanza (meno di 500 m) o quelli effettuati tramite navi storiche (costruite prima del 1965).Slide8
Le principali misure previste:
INFORMAZIONE
L'
art. 23
obbliga i vettori, gli operatori dei terminali e, se del caso, le autorità portuali a fornire informazioni sui diritti dei passeggeri garantendo, nei rispettivi settori di competenza, che le
informazioni sui diritti dei passeggeri
previste dal presente regolamento siano
a disposizione del pubblico
a bordo delle navi, nei porti, se possibile, e nei terminali
portuali
In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, i passeggeri hanno il
diritto di essere informati del ritardo o della cancellazione
dal vettore o dall’operatore del terminale
non oltre trenta minuti
dopo l’orario di partenza previsto e di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile.Slide9
ASSISTENZA
L'
art. 17
dispone che quando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a
novanta minuti
rispetto all’orario previsto di partenza,
offre gratuitamente
ai passeggeri in partenza dai terminali portuali
spuntini, pasti o bevande
in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti
In caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un
soggiorno
di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il vettore
offre gratuitamente
ai passeggeri in partenza dai terminali portuali una sistemazione adeguata, a bordo o a terra.
Il passeggero non ha diritto all’assistenza del vettore
se è informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto
ovvero se la cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso.Slide10
TRASPORTO ALTERNATIVO E RIMBORSO
In caso di
ritardo superiore a novanta minuti
rispetto all’orario di partenza previsto o alla
cancellazione
di un servizio passeggeri, i passeggeri possono scegliere tra:
-
il
trasporto alternativo
verso la destinazione finale a condizioni simili, non appena possibile e senza alcun supplemento
-
il
rimborso del prezzo del biglietto
e, ove opportuno, il
ritorno gratuito
al primo punto di partenza indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile
- ai passeggeri di una crociera non sono riconosciuti tali dirittiSlide11
COMPENSAZIONE
PECUNIARIA
L’
art
. 19
statuisce che i passeggeri (tranne che nella crociera) possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il
livello minimo
di compensazione economica è pari al
25% del prezzo del biglietto
per un ritardo di almeno:
a)
un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore
b)
due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore
c)
tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore
d)
sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore
Se
il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al
50% del prezzo del
biglietto
Il passeggero non gode del diritto alla compensazione se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è provocato da
condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave
o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.Slide12
Il contratto di crociera turistica
Un organizzatore, mediante una nave da lui esercitata o noleggiata, si obbliga a compiere un
viaggio
(normalmente circolare) fornendo ai passeggeri
servizi ulteriori
(alloggio, vitto, spettacoli, escursioni etc.)
I servizi ulteriori sono complementari alla prestazione di trasporto per il conseguimento della
finalità turistico-ricreativa
(elemento funzionale e caratterizzante del rapporto)
Contratto misto
Art. 34 Codice del Turismo:
può essere oggetto di un
travel
package
se risultano combinati due elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfetario
Normativa applicabile:
-
disciplina dei contratti corrispondenti le singole prestazioni
-
disposizioni per i contratti del turismo organizzato
-
reg. (UE) n. 1177/2010 (se ha durata superiore ai due giorni)Slide13
Responsabilità del vettore marittimo per peridta o avaria del bagaglio
Bagaglio
non consegnato
Codice della navigazione
- Il passeggero deve dimostrare che la perdita o l'avaria è determinata da causa imputabile al vettore (art. 412 comma 3)
Regolamento
UE
n
392/
2009
- Inversione
dell'onere probatorio solo in caso di danni causati da un fatto
diverso
dall' incidente marittimo
perché
in questo caso la colpa del vettore si
presume
(art. 3 n. 3
)
- Limite
risarcitorio pari a
2.250 DSP
per passeggero e per ciascun trasportoSlide14
Bagaglio consegnato
Codice della navigazione:
- il vettore è responsabile se non prova che il danno è derivato da causa a lui non imputabile
- debito limitato a
6,19 euro
per Kg salvo dichiarazione di maggior valore da parte del passeggero (art. 412 comma 1)
Regolamento UE n. 392/2009
- il passeggero deve individuare l'evento dannoso e il suo essersi verificato tra la consegna e la riconsegna
- il vettore può liberarsi dimostrando che l'evento dannoso non è a lui imputabile
- il debito è limitato a
3.375 DSP
per passeggero e per ciascun trasporto
-
equiparazione del veicolo trasportato al bagaglio consegnato
con previsione di un limite della responsabilità vettoriale pari a 12.700 DSP per veicolo per ciascun trasporto (l'eventuale franchigia convenzionale non può, in ogni caso,
sueprare
i 330 DSP)
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Danni al veicolo al seguito del passeggeroResponsabilità del vettore marittimo secondo la normativa nazionale
Qualificazione giuridica:
Cosa
? Bagaglio consegnato? Bagaglio non consegnato
?
Auto
-Cosa (disciplina del codice della navigazione sul trasporto di cose artt. 422 e ss.)
- Responsabilità presunta dalla ricezione alla riconsegna
- Prova liberatoria: causa del danno consistente in un pericolo eccettuato tipico o comunque non imputabile a colpa del vettore o a colpa commerciale dei suoi sottoposti
- Risarcimento massimo di 103, 29 euro per ciascuna unità di carico (salvo la dichiarazione di maggior valore effettuata dal
passeggero
caricatore prima dell'imbarco che
concretizza
il proprio diritto potestativo ad ottenere un risarcimento oltre il limite legale)Slide16
Auto
-Bagaglio non consegnato (disciplina del codice della navigazione relativa al trasporto di persone art. 412)
- Il vettore risponde per i danni dall'inizio delle operazioni di imbarco fino al termine di quelle per lo sbarco
-
É
onere del passeggero provare la causa del danno e la sua imputabilità al vettore
- Nessun limite risarcitorio
Auto-Bagaglio consegnato
- I
l vettore è responsabile se non prova che il danno è derivato da causa a lui non imputabile
- Debito limitato a
6,19 euro
per Kg salvo dichiarazione di maggior valore da parte del passeggero (art. 412 comma 1)
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Auto
al seguito come oggetto di un autonomo contratto di trasporto di cose (collegato a quello del passeggero)
- Considerata
unità di carico ex art. 422
c.nav
.
dalla giurisprudenza (
Cass
. 19 ottobre 1982, n. 5409) e dalle condizioni generali di trasporto applicate dalle principali compagnie di navigazione marittima le quali distinguono espressamente “trasporto passeggeri, loro bagaglio e veicoli al seguito”
- Laddove non sia previsto un corrispettivo apposito e distinto da quello pagato per il trasferimento dal passeggero si configurerà un
contratto di trasporto di cose a titolo gratuito
a cui si applicano le norme sulla responsabilità del vettore ex artt. 422 – 423 c.
nav
.
- Sentenza
Corte Costituzionale n. 199/2005
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 423 c.
nav
. nella parte in cui non esclude espressamente la limitazione (103,29 euro) nelle ipotesi di
dolo
o
colpa grave
del vettore (in contrasto con le altre tipologie di trasporto e quindi in violazione del principio di uguaglianza ex art. 3
Cost
.)